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10 Febbraio 2023
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Decreto “Aiuti quater”: nuove misure per contenere gli effetti dell’incremento dei costi dei prodotti energetici.

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Con la Legge n. 6 del 13 gennaio 2023 è stato convertito in Legge il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022 (cosiddetto Decreto “Aiuti quater”), nel quale sono contenute nuove misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Evidenziamo qui alcuni nuovi interventi finalizzati a contenere gli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, PER IL MESE DI DICEMBRE 2022 (articolo 1 del Decreto Legge n. 176 del 2022). I contributi riconosciuti, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale sono previsti anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre del 2022 per i medesimi acquisti. Tali crediti d’imposta, così come i crediti d’imposta relativi ai consumi del terzo trimestre del 2022 e dei mesi di ottobre e novembre del 2022, inoltre, saranno utilizzabili in compensazione entro la data del 30 settembre 2023.

E’ precisato nuovamente che tali crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’Irap e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Si tratta di crediti d’imposta che sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni se effettuate in favore di banche ed intermediari iscritti all’albo, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. I crediti d’imposta possono essere utilizzati dai cessionari con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dai soggetti cedenti e comunque entro la stessa data del 30 settembre 2023.

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione di tale comunicazione saranno definiti con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Aiuti quater”.

PROROGA DEI TERMINI RELATIVI AL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA E DELLA PESCA PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022 (articolo 2-bis del Decreto Legge n. 176 del 2022). Prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione tramite modello F24 il credito d’imposta previsto in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e delle imprese esercenti attività agromeccanica per gli acquisti di carburante effettuati nel quarto trimestre del 2022.

Spostato dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023 anche il termine entro il quale i beneficiari del credito d’imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

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