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30 Settembre 2022
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Decreto Aiuti ter: nuove misure per fronteggiare l’aumento dei prezzi dell’energia.

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022 il “Decreto Aiuti ter” (Decreto n. 144 del 23 settembre 2022) contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR.

Ecco le nuove misure volte a sostenere famiglie e imprese nel fronteggiare gli effetti dell’aumento del costo dell’energia e del carburante.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA, IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (articolo 1 del Decreto Legge n. 144 del 2022).

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre del 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 % in relazione al medesimo periodo dell’anno 2019, sarà riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d’imposta, pari al 40 % delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre del 2022. Il credito d’imposta verrà riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle stesse imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre del 2022.

Inoltre, alle imprese a forte consumo di gas naturale sarà riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 40 % della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sarà riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 30 % della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre del 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre del 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Infine, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sarà riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 40 % della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre del 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Tutti questi crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31 marzo 2023. Non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’Irap. Sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d’imposta, inoltre, sono cedibili, soltanto per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche ed intermediari finanziari iscritti nell’albo, di società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Anche il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2022, entro il quale utilizzare gli analoghi crediti d’imposta previsti in riferimento ai consumi del terzo trimestre del 2022 è stato prorogato al 31 marzo 2023.

E’ previsto che, entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari di tali crediti d’imposta (ed anche i beneficiari degli analoghi crediti d’imposta riferiti ai consumi del terzo trimestre del 2022) debbano inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nel 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione di tale comunicazione saranno definiti con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del “Decreto Aiuti ter”.

ESTENSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA E DELLA PESCA (articolo 2 del Decreto Legge n. 144 del 2022). Alle imprese che esercitano attività agricole e della pesca ed alle imprese che esercitano attività agromeccanica sarà riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle suddette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20 % della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 (che dovrà essere provata mediante le fatture di acquisto), al netto dell’Iva. Il medesimo contributo straordinario sarà riconosciuto alle imprese esercenti attività agricole e della pesca per la spesa sostenuta nel quarto trimestre solare del 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Tali crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31 marzo 2023. Valgono le stesse regole previste per i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione alla spesa per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale. Anche in questo caso, inoltre, i beneficiari dei crediti d’imposta, entro la data del 16 febbraio 2023, dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione con l’indicazione dell’importo del credito maturato nel 2022 ed il contenuto e le modalità di presentazione di tale comunicazione saranno definiti con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del “Decreto Aiuti ter”.

MISURE A SUPPORTO DELLE IMPRESE COLPITE DALL’AUMENTO DEI PREZZI DELL’ENERGIA (articolo 3 del Decreto Legge n. 144 del 2022).

Per supportare ulteriormente la liquidità delle imprese in questo periodo di emergenza energetica, è previsto che le garanzie prestate da SACE S.p.A. alle imprese, in virtù di quanto stabilito dal “Decreto Aiuti”, siano concesse a titolo gratuito, con riferimento, in particolare, ai finanziamenti bancari concessi alla imprese per il pagamento delle fatture per consumi energetici emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2022. Il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non deve superare, al momento della richiesta della garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro pluriennali di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso. Inoltre, l’ammontare garantito del finanziamento può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, entro un importo non superiore a 25 milioni di Euro. Ciò a condizione che il beneficiario sia qualificabile come impresa a forte consumo di energia e che il fabbisogno sia attestato mediante un’apposita autocertificazione resa dal beneficiario.

Anche la garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese sui finanziamenti individuali successivi all’entrata in vigore del “Decreto Aiuti ter” destinati alla copertura dei costi di esercizio per il pagamento delle fatture per consumi energetici emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2022, potrà essere concessa a titolo gratuito, qualora siano rispettate le condizioni suddette e nella misura massima dell’80 % dell’importo dell’operazione finanziaria.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IVA SU ALCUNI CARBURANTI (articolo 4 del Decreto Legge n. 144 del 2022).

Sono state prorogate le misure di contenimento del prezzi dei carburanti. Prorogata, infatti, fino al 31 ottobre 2022 l’applicazione in misura ridotta delle aliquote delle accise di alcuni prodotti energetici: 478,40 Euro per mille litri di benzina; 367,40 Euro per mille litri di oli da gas o gasolio usato come carburante; 182,61 Euro per mille chilogrammi di GPL usato come carburante; zero Euro per metro cubo in caso di gas naturale usato per autotrazione. Inoltre, fino alla stessa data, l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione rimarrà al 5 %. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere, entro il 10 novembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i dati relativi ai quantitativi dei prodotti energetici usati come carburante giacenti nei serbatoi dei depositi ed impianti alla data del 30 ottobre 2022.

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