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9 Settembre 2022
5 Minuti di lettura

Decreto Aiuti bis: nuove misure per contrastare gli aumenti nel settore energetico.

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022 il Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022, anche detto “Decreto Aiuti bis”, con il quale sono state introdotte nuove misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Evidenziamo alcune novità previste per ridurre gli effetti su imprese e famiglie degli aumenti dei prezzi in ambito energetico.

RAFFORZAMENTO DEL BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS (articolo 1 del Decreto Legge n. 115 del 2022). E’ previsto, anche per il quarto trimestre del 2022, che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la misura della compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciute sulla base del valore ISEE, siano rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con una delibera da adottare entro il 30 settembre 2022, così da contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari di tali benefici, nel limite di 2.420 milioni di Euro per l’anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas. Il rafforzamento di tali agevolazioni era stato già riconosciuto per il secondo trimestre del 2022 dal “Decreto Energia” e per il terzo trimestre del 2022 dal “Decreto Aiuti”.

TUTELA DEI CLIENTI VULNERABILI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE (articolo 2 del Decreto Legge n. 115 del 2022). Dovranno essere considerati “clienti vulnerabili” i clienti civili: che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate; che rientrano tra soggetti con disabilità ai sensi della Legge n. 104 del 1992; le cui utenze siano ubicate nelle isole minori non interconnesse; le cui utenze siano situate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; di età superiore a 75 anni. Dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza dovranno offrire a tali “clienti vulnerabili” la fornitura di gas naturale ad un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con provvedimenti periodicamente aggiornati.

SOSPENSIONE DELLE MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (articolo 3 del Decreto Legge n. 115 del 2022). Fino al 30 aprile 2023 sarà sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all’impresa fornitrice di energia elettrica e di gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, anche se sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla stessa data del 30 aprile 2023 saranno inefficaci i preavvisi comunicati per le stesse finalità prima della data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti bis”, salvo il caso in cui le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

AZZERAMENTO ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL SETTORE ELETTRICO PER IL QUARTO TRIMESTRE DEL 2022 (articolo 4 del Decreto Legge n. 115 del 2022). L’Autorità di regolazione energia, reti e ambiente, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provvederà ad annullare, per il quarto trimestre del 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. La medesima Autorità provvederà anche ad annullare, per il quarto trimestre del 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

RIDUZIONE DELL’IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS PER IL QUARTO TRIMESTRE DEL 2022 (articolo 5 del Decreto Legge n. 115 del 2022). Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2022, saranno assoggettate all’aliquota Iva del 5 %. La medesima aliquota Iva troverà applicazione alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Inoltre, per contenere anche nel quarto trimestre del 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente interverrà a mantenere inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.

CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (articolo 6 del Decreto Legge n. 115 del 2022). Alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre del 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 % rispetto al medesimo periodo del 2019 è riconosciuto un contributo, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d’imposta pari al 25 % delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per energia elettrica prodotta dalle stesse imprese e da esse autoconsumata nel terzo trimestre del 2022. Inoltre, alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 25 % della spesa sostenuta per l’acquisto di tale gas consumato nel terzo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero, pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sarà riconosciuto, sempre a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 15 % della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre del 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Infine, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sarà riconosciuto, sempre a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 25 % della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero, pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Si tratta di crediti d’imposta utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro la data del 31 dicembre 2022. Non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile dell’Irap. Sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d’imposta, inoltre, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. E’ fatta salva soltanto la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni nei confronti di soggetti specifici, ossia banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

MISURE IN MATERIA DI VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO (articolo 42 del Decreto Legge n. 115 del 2022). Le disposizioni che prevedono il dimezzamento delle sanzioni per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni e la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso non troveranno applicazione in caso di omesso versamento, anche solo in parte, dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell’acconto, e dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo, del contributo straordinario imposto alle imprese energetiche per mitigare gli effetti del caro bollette. In più, per i versamenti del contributo straordinario omessi, in tutto o in parte, o effettuati successivamente alle suddette date, la sanzione applicata in via ordinaria nella misura del 30 % sarà applicata in misura doppia. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza realizzeranno dei piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

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