NULL
Altre Novità
27 Novembre 2020

Decreti Ristori e Ristori-bis: ecco le modalità di presentazione delle istanze per i contributi a fondo perduto

Scarica il pdf

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2020, sono stati definiti le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal Decreto “Ristori” e dal Decreto “Ristori-bis”.

Ricordiamo che tali contributi possono essere riconosciuti a coloro che hanno mantenuto la partita Iva attiva alla data di presentazione delle relative istanze. Inoltre, è necessario che sia rispettata la condizione secondo la quale l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile del 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile del 2019. Per coloro che hanno attivato la partita Iva dopo il 1° gennaio 2019, questa condizione può anche non sussistere.

Nelle istanze devono essere presenti una serie di informazioni, tra le quali il codice fiscale della persona che richiede il contributo, l’indicazione se i ricavi o compensi del 2019 siano uguali o inferiori a 400.000 Euro o siano compresi tra 400.000 Euro ed un milione di Euro o siano superiori alla soglia di un milione di Euro, l’indicazione se il soggetto richiedente il contributo abbia attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi da riferire ad operazioni effettuate nel mese di aprile del 2019 e nel mese di aprile del 2020.

Con il Provvedimento, è approvato il modello dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Ristori” e dal Decreto “Ristori-bis”. L’istanza deve essere predisposta in modalità elettronica.

Riguardo all’ammontare del contributo che verrà riconosciuto, esso è determinato moltiplicando la base di calcolo derivante dalle informazioni inserite nell’istanza (prodotto tra la differenza del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile del 2019 e del mese di aprile del 2020 ed una percentuale riferita all’ammontare dei ricavi o compensi del 2019) per la percentuale relativa allo specifico codice dell’attività prevalente svolta dal contribuente. In particolare, la percentuale da applicare alla differenza è pari al 20 %, qualora i ricavi o compensi del 2019 siano di importo pari o inferiore a 400.000 Euro, al 15 % qualora i ricavi o compensi siano compresi tra 400.000 Euro ed un milione di Euro e al 10 % se i ricavi o compensi siano di importo superiore ad un milione di Euro.

Qualora il soggetto che richiede il contributo abbia attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, la base di calcolo del contributo è determinata in maniera differente. In particolare, se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile del 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile del 2019 è di segno negativo (e, quindi, vi è stata una riduzione), la base di calcolo del contributo sarà pari al maggiore tra l’importo ottenuto applicando a tale differenza le percentuali del 20, del 15 o del 10 % (a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019) e l’importo corrispondente alla base di calcolo minima (ossia 1.000 Euro per le persone fisiche e 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche). Se, poi, la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile del 2020 e del mese di aprile del 2019 ha un valore positivo o pari a zero, la base di calcolo del contributo sarà pari a quella minima (ossia 1.000 Euro per le persone fisiche e 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

L’importo del contributo non può comunque superare 150.000 Euro.

Le istanze devono essere trasmesse mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle Entrate. La trasmissione può essere effettuata direttamente dall’interessato o tramite un intermediario nel periodo compreso tra il 20 novembre 2020 ed il 15 gennaio 2021.

E’ ammessa anche la presentazione di un’istanza in sostituzione di un’istanza precedentemente trasmessa, qualora sia stato commesso un errore. L’ultima istanza sostituisce tutte le istanze inviate precedentemente per le quali non sia stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. E’ riconosciuta, altresì, la possibilità di presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa che vale come rinuncia totale al contributo.

Successivamente alla presentazione dell’istanza, viene rilasciata una prima ricevuta che attesta la presa in carico di tale istanza ai fini della successiva elaborazione o lo scarto a seguito dei controlli formali delle informazioni in essa contenute. Successivamente alla presa in carico dell’istanza, viene rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza medesima ai fini del pagamento o lo scarto con indicazione dei motivi che hanno portato a tale decisione.

Il contributo viene erogato sul conto corrente corrispondente al codice IBAN indicato nell’istanza di accesso al contributo medesimo, intestato al codice fiscale della persona che ha richiesto l’agevolazione. Il contributo spetta solo e comunque ai soggetti che hanno attivato la partita Iva prima del 25 ottobre 2020.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto