La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 3080 dell’11 febbraio 2014, ha respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando la pronuncia impugnata che escludeva la decadenza dalle agevolazioni fiscali “prima casa”, sulla base della circostanza che la data di realizzazione del fabbricato acquistato dalla contribuente era anteriore alla data di approvazione del Piano Regolatore, che aveva destinato a ville l’area sulla quale era edificato l’immobile.
La Corte di Cassazione ha ricordato che, secondo la normativa in materia, sono considerate “di lusso” le costruzioni nelle aree destinate a “ville”, “parco privato” o direttamente qualificate come tali dallo stesso strumento urbanistico. A tal proposito, assumono rilievo non le caratteristiche di lusso intrinseche dell’edificio qualificato quale “villa”, ma la collocazione urbanistica, considerata, ove destinata a “ville”, come indice di particolare prestigio e, quindi, come caratteristica idonea di per sé a qualificare l’immobile come “di lusso”.
Però, secondo la Corte, è evidente come l’adozione o l’approvazione di uno strumento urbanistico che destini l’area a villa o parco privato debba precedere la costruzione dell’immobile.
Ancora, la Corte di Cassazione ha affermato espressamente che è irrilevante per la qualificazione dell’abitazione come “di lusso” l’adozione di uno strumento urbanistico che destini l’area a “villa” o “parco privato” successivamente alla realizzazione della costruzione.