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22 Ottobre 2021
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Credito d’imposta per botteghe e negozi: no se l’attività poteva rimanere aperta.

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L’Agenzia delle Entrate ha espresso il proprio parere riguardo ad una questione relativa all’applicazione del credito d’imposta per botteghe e negozi introdotto con il Decreto “Cura Italia” del 2020.

A presentare l’istanza di interpello è una società che fa parte di un gruppo internazionale operante a livello europeo nel settore del lusso. Si tratta di una società suddivisa al suo interno in tre divisioni che rappresentano tre imprese autonome dal punto di vista gestionale e commerciale. La prima divisione svolge attività di commercio al dettaglio mediante punti vendita specializzati in articoli di abbigliamento, scarpe e pelletteria. La seconda divisione si occupa della distribuzione di fragranze e cosmetici di ciascun marchio del gruppo. La terza divisione opera nel settore del commercio al dettaglio di prodotti cosmetici e di profumeria appartenenti a marchi del gruppo internazionale ed a marchi di soggetti terzi.

Il quesito riguarda l’attività della terza divisione che si occupa esclusivamente, come detto, di prodotti cosmetici e di profumeria. Il punto di forza di tale divisione è rappresentato dalla grande varietà di prodotti e servizi offerti alla clientela e dalla consulenza personalizzata di elevata qualità resa nei punti vendita.

La divisione è presente su tutto il territorio nazionale. I locali commerciali nei quali è svolta l’attività sono concessi alla società istante in virtù di numerosi contratti di locazione di varia natura.

L’istante ha richiamato il Decreto “Cura Italia” che ha previsto il riconoscimento ai soggetti esercenti attività d’impresa di un credito d’imposta nella misura del 60 % dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo del 2020 in relazione ad immobili che rientrano nella categoria catastale C/1. Tale credito d’imposta non si applica ad alcune attività individuate negli allegati 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020. Le attività escluse sono le attività ritenute essenziali che non sono state chiuse nel periodo della prima quarantena forzata.

Tra le attività essenziali è compreso anche il commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per la toletta e per l’igiene personale che è proprio l’attività svolta dalla divisione della società istante. Trattandosi di un’attività essenziale, quindi, non è assoggettata alla disposizione del Decreto “Cura Italia” che prevede il credito d’imposta a sostegno delle attività commerciali rimaste chiuse.

Secondo quanto evidenziato dall’istante, le attività aperte hanno comunque dovuto adeguarsi al rispetto delle regole di distanziamento sociale ed alle altre misure di sicurezza previste dai Protocolli per il contrasto della diffusione del Coronavirus. Questo ha determinato che anche queste aziende (ossia le aziende che potevano continuare ad esercitare le loro attività) si sono trovate a dover valutare ugualmente la sospensione delle attività qualora non fosse possibile garantire le misure di sicurezza per i lavoratori. E la divisione in questione ha deciso, appunto, di sospendere la propria attività, non essendo in grado di fornire ai propri dipendenti, in così breve tempo, i dispositivi di protezione individuali prescritti dai Protocolli.

Secondo l’istante, se la ragione alla base della disposizione del Decreto “Cura Italia” che ha introdotto il credito d’imposta è quella di tutelare le aziende che hanno dovuto chiudere temporaneamente, l’applicazione di tale disposizione deve essere estesa anche a quelle aziende che sono state costrette a chiudere in base a disposizioni normative adottate nel periodo di emergenza in quanto si sono trovate nell’impossibilità oggettiva di garantire i requisiti minimi essenziali di protezione dei lavoratori e le condizioni di sicurezza imposte per il pubblico e la clientela.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate dalla società istante riguarda l’applicabilità alla stessa del credito d’imposta per botteghe e negozi e, nel caso di risposta affermativa, la possibilità di ricomprendere nell’ambito di applicazione di tale agevolazione anche gli immobili compresi nella categoria catastale D8 ed i contratti di affitto d’azienda o di ramo d’azienda e, più in generale, tutti i contratti che abbiano ad oggetto, oltre alla disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 714 del 15 ottobre 2021, ha richiamato i chiarimenti forniti in una precedente Risposta dell’ottobre del 2020 in base ai quali, per poter applicare il credito d’imposta per botteghe e negozi introdotto con il Decreto “Cura Italia”, il locatario deve essere titolare di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico che sia stata oggetto di sospensione (in quanto non identificata come “essenziale”), deve essere intestatario di un contratto di locazione di immobili che rientrano nella categoria catastale C/1 e deve aver corrisposto effettivamente il canone di locazione relativo al mese di marzo del 2020.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la divisione della società istante che si occupa del commercio al dettaglio di prodotti di profumeria e cosmetici, pur potendo continuare, in base alla previsione contenuta nell’allegato 1 del D.P.C.M. del marzo del 2020, ad esercitare la propria attività, si è trovata nell’impossibilità oggettiva di rispettare le prescrizioni contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020 e nella normativa emanata durante l’emergenza per la protezione degli ambienti di lavoro e per la tutela della salute dei lavoratori e della clientela. Non è stato, infatti, possibile per l’azienda reperire sul mercato, entro il mese di marzo del 2020, un numero sufficiente di dispositivi di protezione, né individuare fornitori che potessero soddisfare le sue richieste.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato il testo del Decreto “Cura Italia” che esclude espressamente l’applicazione del credito d’imposta in questione alle attività non interessate dalla sospensione. E tra tali attività rientra quella esercitata dalla divisione della società istante. Quindi, la società istante non potrà beneficiare del credito d’imposta per botteghe e negozi.

La società potrà, però, se ricorrono i requisiti, usufruire, per lo stesso mese di marzo del 2020, del credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio” del mese di maggio del 2020 in riferimento ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

La risposta in senso negativo al primo quesito fa venir meno le condizioni per rispondere al secondo quesito posto dalla società istante.

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