NULL
Altre Novità
9 Novembre 2018

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: nella media anche le attività commissionate dall’estero

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato un quesito riguardante l’applicazione del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, la società istante è una società italiana che ha realizzato nel periodo 2012 – 2016 attività di ricerca e sviluppo sia per conto proprio, che per conto di un’impresa francese. Dal 2017, l’istante ha poi smesso di svolgere attività di ricerca e sviluppo su commessa dall’estero ed ha proseguito soltanto l’attività per proprio conto. Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la necessità di considerare, ai fini dell’accesso al beneficio del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo poste in essere nell’anno 2017, per il calcolo della media storica, anche le attività svolte su commessa dell’impresa estera.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 58 del 2 novembre 2018, ha ricordato che il credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo è stato introdotto dal Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013. La disciplina è stata, successivamente, modificata dalla Legge di Stabilità per il 2015 e dalla Legge di Bilancio per il 2017.

Tra le modifiche apportate alla disciplina in materia, vi è quella che prevede che il credito d’imposta in questione spetti anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che hanno svolto attività di ricerca e sviluppo in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati dell’Unione Europea o negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Tale novità trova applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda la normativa precedente a tale novità, le spese per le attività di ricerca e sviluppo che erano sostenute da imprese commissionarie residenti o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in esecuzione di contratti stipulati con committenti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia non assumevano alcuna rilevanza ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale.

Ricordiamo che, per accedere al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, è necessario che la spesa complessiva per gli investimenti in tale attività, effettuata nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione, sia pari almeno a 30.000 Euro su base annua ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015.

Per verificare se vi è stato un effettivo incremento della spesa complessiva agevolabile, deve essere messa a confronto la massa delle spese ammissibili sostenute nei periodi d’imposta rilevanti ai fini della media e la massa delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta in riferimento al quale si intende accedere al beneficio.

Non rileva che le spese sostenute nei periodi rilevanti per la media e le spese sostenute nel periodo per il quale si intende beneficiare del credito d’imposta appartengano a categorie diverse.

La medesima considerazione riguarda anche le diverse configurazioni che l’attività di ricerca e sviluppo può assumere, come, ad esempio, l’attività svolta per proprio conto o commissionata da soggetti esteri.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che, dal periodo d’imposta nel quale è entrata in vigore la modifica normativa, i soggetti che effettuano attività di ricerca e sviluppo sono tenuti a calcolare la media storica tenendo conto di tutti i costi ammissibili sostenuti nel periodo di riferimento, compresi quelli relativi alla ricerca commissionata da soggetti non residenti, a prescindere dalla circostanza che, in uno dei periodi per i quali si intende accedere all’agevolazione, l’impresa sostenga o meno delle spese ammissibili su commissione di imprese estere.

In riferimento al caso specifico, pertanto, la media storica della società istante, da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, deve essere rideterminata tenendo conto dei costi sostenuti in esecuzione di commesse ricevute dall’impresa francese.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto