NULL
Altre Novità
29 Giugno 2018

Credito d’imposta ricerca e sviluppo e tecnologie già ampiamente diffuse: incompatibilità

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo all’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante l’ammissibilità di tale credito d’imposta per una serie di attività programmate dalla società istante. Quest’ultima ha come oggetto sociale quello di svolgere e di sostenere ogni attività diretta ed indiretta volta all’organizzazione di manifestazioni fieristiche ed all’organizzazione di attività congressuali e di qualsiasi altra iniziativa che promuova l’interscambio, la diffusione o la conoscenza di beni e servizi e la loro commercializzazione a livello locale, nazionale e internazionale.

Il programma predisposto dalla società istante si concretizza nella progettazione, programmazione e realizzazione di software, di servizi web, app ed impianti tecnologici, destinati a supportare l’intero processo della produzione fieristica.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 46 del 22 giugno 2018, ha ricordato che il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Inoltre, nella Risoluzione è precisato che, con il Decreto emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il 27 maggio 2015, sono state definite le disposizioni di attuazione di tale misura agevolativa.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 16 marzo 2016 e con la Circolare del 27 aprile 2017 è, poi, intervenuta a fornire i principali chiarimenti sulla disciplina in questione.

Per rispondere al quesito specifico che le è stato posto, l’Agenzia ha chiesto un parere di natura tecnica al Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero interpellato ha evidenziato che gli investimenti effettuati dalla società istante si inquadrano in un ampio programma di riorganizzazione del processo aziendale nella logica della “smart factory.

In particolare, gli investimenti realizzati dall’istante hanno avuto un duplice obiettivo:

  • integrare la catena logistica di produzione della fiera, includendo tutti i processi relativi a visitatori, espositori e fornitori in una prospettiva di aumenti di efficacia e di efficienza;
  • avvicinare i servizi alle persone creando servizi innovativi attraverso “l’Internet of Things“.

Il duplice obiettivo è stato raggiunto tramite l’adozione e l’introduzione di numerose tecnologie di avanguardia. Si tratta di tecnologie già disponibili ed ampiamente diffuse in tutti i settori economici per realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi.

In conclusione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha escluso che gli investimenti realizzati dalla società istante possano qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo rientranti nell’ambito di applicazione del credito d’imposta in questione. Infatti, manca sia il requisito della novità, sia il requisito del rischio finanziario che dovrebbero caratterizzare gli investimenti in ricerca e sviluppo oggetto dell’agevolazione.

Secondo quanto precisato dal Ministero, le attività poste in essere dalla società istante costituiscono ordinarie attività di realizzazione di un programma di investimenti in capitale fisso, ossia investimenti in beni strumentali direttamente impiegati nella realizzazione delle attività caratteristiche dell’impresa. Tali considerazioni riguardano anche la parte degli investimenti relativa alle immobilizzazioni immateriali, come l’acquisizione di licenze di software e lo sviluppo di software già esistenti al servizio delle attività caratteristiche della società.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, sulla base del parere espresso dal Ministero in riferimento al caso specifico, ha escluso che la società istante possa fruire del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Articoli correlati
22 Marzo 2024
Codici imposta straordinaria profitti extra banche

I profitti extra delle banche saranno soggetti a una tassa straordinaria, la cui...

22 Marzo 2024
Il contributo energia elettrica e l’emergere di entrate aggiuntive

Il computo per determinare la base tassabile, su cui si basa l'obbligatorietà del...

22 Marzo 2024
Rimborsi impropri al Superbonus: nuovi codici per la regolarizzazione

All'interno della risoluzione n. 9/E emessa oggi, 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto