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25 Settembre 2020

Credito d’imposta per sanificazione e dispositivi di protezione: no alle spese di consulenza e progettazione

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Quali spese possono beneficiare del credito d’imposta introdotto dal Decreto “Rilancio” per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione? Alcuni chiarimenti in merito sono forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 363 del 16 settembre 2020.

La società istante ha richiesto se possa beneficiare del credito d’imposta in questione in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l’attività di consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro e per la progettazione degli ambienti di lavoro e per l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 125 del Decreto “Rilancio” prevede un credito d’imposta nella misura del 60 % delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi che garantiscano la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il nuovo credito d’imposta può essere riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni ed agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Si tratta di un credito d’imposta che può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si è sostenuta la spesa oppure può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione ulteriore del credito.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato anche il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 10 luglio 2020 con il quale sono state definite le modalità di applicazione e fruizione di tale credito d’imposta e le modalità da seguire per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, evidenziato che il credito d’imposta introdotto con il Decreto “Rilancio” sostituisce il credito d’imposta già previsto dal Decreto “Cura Italia” del mese di marzo per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e il credito d’imposta previsto dal Decreto “Liquidità” del mese di aprile per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

Inoltre, con la Circolare n. 20 del 10 luglio 2020, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all’agevolazione in questione e, in tale sede, è stato messo in rilievo che al secondo comma dell’articolo 125 del Decreto “Rilancio” è inserito un elenco esemplificativo delle spese agevolabili.

L’elenco non è esaustivo, ma le spese sostenute devono comunque riferirsi alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati o all’acquisto di dispositivi di protezione.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che le spese indicate dalla società istante, ossia le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, per l’addestramento e per la stesura di protocolli di sicurezza, non assumono rilevanza ai fini della fruizione del credito d’imposta previsto all’articolo 125 del Decreto “Rilancio”.

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