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13 Ottobre 2017

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo: le regole in caso di modifica dell’esercizio sociale

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti riguardo alla corretta determinazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in particolare con riferimento all’ipotesi in cui il soggetto che intenda fruire di tale credito d’imposta modifichi l’ambito temporale dell’esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l’anno solare. I chiarimenti sono stati inseriti nella Risoluzione n. 121 del 9 ottobre 2017.

Il caso preso in considerazione dall’Agenzia delle Entrate è quello di una società che, nel corso dell’anno 2015, abbia anticipato la chiusura dell’esercizio dal 31 dicembre al 31 agosto, determinando così, nello stesso anno, due distinti periodi d’imposta (dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2015 e dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016).

Si ricorda che il credito d’imposta in questione è previsto per gli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è, inoltre, commisurato in base alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese ammissibili sostenute nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015.

Nel caso specifico riportato come esempio dall’Agenzia delle Entrate, il primo periodo d’imposta di applicazione dell’agevolazione è quello compreso tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 agosto 2015. La media degli investimenti pregressi dovrà essere determinata avendo riguardo ai periodi d’imposta, prima coincidenti con l’anno solare, primo gennaio – 31 dicembre 2012, 2013 e 2014, ossia i tre periodi d’imposta che precedono il primo periodo d’applicazione del credito d’imposta.

La media degli investimenti effettuati negli anni 2012, 2013 e 2014 dovrà essere ragguagliata agli otto mesi, tenendo conto del periodo rilevante ai fini del calcolo del beneficio.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora i contribuenti abbiano adottato delle interpretazioni diverse, ad esempio considerando come primo periodo di applicazione del credito d’imposta quello compreso tra il 1° settembre 2015 ed il 31 agosto 2016 e come triennio di riferimento per il calcolo del credito d’imposta i periodi compresi tra il 1° settembre ed il 31 agosto degli anni 2012, 2013 e 2014, potranno effettuare una correzione attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Inoltre, per quanto riguarda l’ultimo periodo d’imposta di applicazione dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la normativa in materia prevede che il credito d’imposta in questione possa trovare applicazione per complessivi sei periodi d’imposta. Nel caso specifico, qualora si volesse accedere all’agevolazione in relazione al periodo 1° settembre 2020 – 31 agosto 2021 (ossia al periodo in corso al 31 dicembre 2020), il credito d’imposta dovrà essere determinato avendo riguardo agli investimenti effettuati nei primo quattro mesi del 2020 (ossia tra il 1° settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020), senza considerare gli investimenti effettuati nel 2021 (evitando, quindi, di applicare l’agevolazione per sette periodi d’imposta).

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