NULL
Altre Novità
13 Luglio 2018

Credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica: ecco le regole per l’idoneità provvisoria

Scarica il pdf

Con un Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 6 luglio 2018, sono state definite le disposizioni di attuazione per la richiesta di idoneità provvisoria in riferimento al credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva.

Ricordiamo che, con il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 15 marzo 2018, sono state individuate le modalità di applicazione del credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva previsto dall’articolo 15 della Legge n. 220 del 14 novembre 2016. Si tratta del credito d’imposta riconosciuto alle imprese di produzione in misura non inferiore al 15 % e non superiore al 30 % del costo complessivo di produzione delle opere audiovisive.

Nel Decreto Ministeriale è stabilito che, ai soli fini dell’ammissibilità ad incentivi e contributi gestiti da Regioni e da altri enti locali, da enti ed organismi sovranazionali o da altri soggetti pubblici, anche internazionali, è possibile richiedere l’idoneità provvisoria al credito d’imposta in questione, con validità di sei mesi.

La richiesta di tale idoneità provvisoria, come stabilito nel Decreto Direttoriale del 6 luglio 2018, deve essere presentata mediante la piattaforma informatica online DGCOL disponibile sul sito internet “www.cinema.beniculturali.it”. La richiesta, inoltre, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto che presenta la richiesta.

La richiesta di idoneità deve contenere una serie di informazioni:

  • gli elementi per la valutazione dell’eleggibilità culturale dell’opera;
  • gli elementi per la verifica dei requisiti dei soggetti beneficiari;
  • gli elementi per la verifica dei requisiti dell’opera oggetto del beneficio;
  • il costo complessivo ed il costo eleggibile di produzione dell’opera;
  • l’ammontare del credito d’imposta teorico spettante;
  • l’impegno a presentare una richiesta preventiva di credito d’imposta nei termini stabiliti dal Decreto Ministeriale del 15 marzo 2018.

Secondo quanto precisato all’articolo 2 del Decreto Direttoriale, l’idoneità provvisoria ha una validità di sei mesi ed è rilasciata esclusivamente al fine di consentire l’accesso ai fondi gestiti da Regioni, altri enti locali, enti ed organismi sovranazionali o da altri soggetti pubblici, anche internazionali, che prevedano una copertura minima del piano finanziario certificabile.

L’idoneità provvisoria può essere rilasciata esclusivamente in relazione ad opere cinematografiche, televisive e web di nazionalità italiana.

L’ottenimento della idoneità provvisoria, infine, non sostituisce e non anticipa gli effetti di nessun provvedimento delle Direzione Generale Cinema, salvo quanto riguarda il riconoscimento dell’eleggibilità culturale.

Articoli correlati
22 Marzo 2024
Codici imposta straordinaria profitti extra banche

I profitti extra delle banche saranno soggetti a una tassa straordinaria, la cui...

22 Marzo 2024
Il contributo energia elettrica e l’emergere di entrate aggiuntive

Il computo per determinare la base tassabile, su cui si basa l'obbligatorietà del...

22 Marzo 2024
Rimborsi impropri al Superbonus: nuovi codici per la regolarizzazione

All'interno della risoluzione n. 9/E emessa oggi, 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto