L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 59 del 21 luglio 2016, ha istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione, mediante modello F24, del credito d’imposta in favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale, previsto dal Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014.
Il modello F24 per la compensazione di tale credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e soltanto successivamente alla comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’Agenzia medesima degli elenchi dei beneficiari, dei relativi codici fiscali e dell’importo del credito spettante a ciascuno di essi.
Il codice tributo istituito con la Risoluzione del 21 luglio 2016 è il codice “6862“, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale – art. 32-bis, comma 2, del D.L. n. 133/2014”.
Tale codice deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a credito compensati” o, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno al quale si riferisce il credito d’imposta.