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29 Giugno 2018

Credito d’imposta per formazione del personale nell’ambito delle tecnologie: definite le disposizioni di attuazione

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Con un Decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 maggio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018, sono state adottate le disposizioni di applicazione del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018.

Le spese di formazione sono quelle previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0” e sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre del 2017.

Secondo quanto stabilito all’articolo 2 del Decreto Interministeriale, possono accedere a tale credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Inoltre, gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere a tale credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

All’articolo 3 del Decreto sono precisate le attività ammissibili al credito d’imposta. Si tratta delle attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente delle imprese, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”. Costituiscono, in particolare, attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione riguardanti le seguenti tecnologie:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Tali attività di formazione nelle tecnologie sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili.

Nel Decreto è precisato che, per personale dipendente, si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Sono ammissibili, per il personale titolare di un contratto di apprendistato, le attività di formazione relative all’acquisizione delle competenze nelle tecnologie suddette. Inoltre, l’eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta.

Importante evidenziare che, nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a Università pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i Fondi Interprofessionali secondo le normative comunitarie ed ai soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea.

All’articolo 4 del Decreto Interministeriale sono individuate le spese per le quali è fruibile il credito d’imposta. Si tratta delle sole spese relative al personale dipendente impegnato come allievo nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale, riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si considera la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile e delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della Legge di Bilancio per il 2018, che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30 % della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Il credito d’imposta spetta nella misura pari al 40 % delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 Euro per ciascun beneficiario (articolo 5 del Decreto Interministeriale).

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo in compensazione è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Sussistono, altresì, degli obblighi documentali e dichiarativi, definiti all’articolo 6 del Decreto Interministeriale. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, infatti, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In caso di imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione deve essere rilasciata da un revisore dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative ed i contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione, nel caso di attività di formazione organizzate internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno.
  • l’ulteriore documentazione contabile ed amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia.
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Inoltre, i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili ed in quella dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ed alla base imponibile dell’Irap.

Infine, negli articoli successivi del Decreto sono definite le regole relative ai controlli (articolo 7), al cumulo con altre misure di aiuto (articolo 8) ed agli aspetti finanziari e del monitoraggio (articolo 9).

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