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14 Dicembre 2018

Credito d’imposta per formazione 4.0 del personale dipendente: i chiarimenti del MISE

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In una Circolare del 3 dicembre 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del credito d’imposta per la formazione 4.0 previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018.

In primo luogo, il Ministero ha ricordato che, con un Decreto interministeriale del 4 maggio 2018, sono state già dettate le disposizioni applicative del credito d’imposta in questione, destinato alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie che rientrano nel “Piano Nazionale Impresa 4.0”.

Proprio a seguito della pubblicazione del Decreto, sono pervenuti al Ministero diversi quesiti, da parte di associazioni di categoria e di singole imprese, relativi all’applicazione di tale agevolazione fiscale, alle quali il MISE ha voluto dare risposta con la Circolare del 3 dicembre 2018.

Riguardo al credito d’imposta, è stato ricordato che è stato introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018 per il solo anno 2018. Rilevanti, ai fini del calcolo del beneficio, sono esclusivamente i costi del personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili. Per personale dipendente, si deve intendere il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato (incluso il contratto di apprendistato). Non assumono rilevanza, ai fini del calcolo del beneficio, le spese relative ai docenti esterni all’impresa, le spese relative all’ammortamento dei beni strumentali impiegati nelle attività di formazione ammissibili o ai materiali utilizzati in queste attività.

La misura del beneficio è fissata nel 40 % delle spese ammissibili. Questa misura riguarda tutte le imprese e tutto il personale.

E’ necessario che siano rispettate due condizioni per l’applicazione del credito d’imposta in questione. La prima condizione è che l’impresa assuma espressamente l’impegno ad investire nella formazione 4.0 dei dipendenti esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto in via telematica presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. L’altra condizione è che l’impresa autocertifichi i risultati prodotti dall’investimento in attività di formazione ammissibili al credito d’imposta, rilasciando ai dipendenti una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale venga indicata, oltre all’effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività formative, anche l’apprendimento o il consolidamento delle conoscenze e delle competenze ed i relativi ambiti aziendali di applicazione.

I primi chiarimenti forniti dal Ministero riguardano le condizioni di applicabilità del credito d’imposta e, in particolare, il termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali che prevedono le attività di formazione. Il deposito telematico dei contratti può essere effettuato anche successivamente allo svolgimento delle attività di formazione, purché entro la data del 31 dicembre 2018. Nei contratti deve essere previsto espressamente il contenuto delle attività di formazione. In un secondo momento, tale previsione può essere integrata con la specifica delle modalità di realizzazione delle attività formative. Le spese di formazione devono essere sostenute nell’anno 2018.

Riguardo alle modalità di svolgimento delle attività formative, devono considerarsi ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni on-line. Le imprese dovranno in questo caso assumere l’onere di adottare strumenti di controllo che siano idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale nell’attività di formazione. Devono, quindi, essere previsti dei momenti di verifica ad intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente. In particolare, devono essere predisposti almeno quattro momenti di verifica per ogni ora di corso, durante i quali verrà proposto all’utente un quesito a risposta multipla selezionato in maniera casuale dal sistema. In caso di risposta errata da parte dell’utente, questi dovrà rivedere la parte del corso alla quale il quesito faceva riferimento e rispondere ad un ulteriore quesito che gli dovrà essere proposto in un momento diverso ed imprevedibile. Sarà necessario rispondere correttamente, per poter procedere con il corso. Ci dovrà essere anche un momento di verifica finale nel quale l’utente dovrà rispondere correttamente ad almeno un quesito sui due proposti per ognuna delle ore di lezione nelle quali si articola il corso. Le indicazioni fornite in proposito dal MISE valgono per le attività di formazione realizzate a partire dalla data di pubblicazione della Circolare.

Per quanto riguarda le attività di formazione svolte a beneficio di dipendenti appartenenti ad imprese diverse dello stesso gruppo, sono previste delle modalità di semplificazione per la redazione della documentazione richiesta dalla normativa in materia. La relazione, ad esempio, relativa alle attività di formazione può essere redatta con riferimento ad un unico progetto formativo che indichi gli obiettivi comuni perseguiti nel gruppo di imprese. Può essere predisposto anche un unico registro didattico. La dichiarazione attestante l’effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività di formazione deve, invece, essere predisposta autonomamente da ciascuna impresa del gruppo.

Riguardo, poi, al cumulo del credito d’imposta in questione con altri contributi che possono essere ottenuti dalle imprese per le medesime attività di formazione, il MISE ha riconosciuto che la misura agevolativa esaminata è cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti dalle imprese per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione. Nel caso in cui, invece, l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta in questione abbia ad oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista per gli aiuti alla formazione (50 % di tutti i costi ammissibili nella generalità dei casi). E’ stato precisato, infine, che qualora il credito d’imposta “formazione 4.0” interessi personale dipendente in relazione al quale l’impresa benefici anche di altri aiuti concessi per finalità diverse, il calcolo del beneficio spettante deve essere effettuato assumendo la retribuzione lorda maturata in relazione alle ore o alle giornate di formazione, al netto della quota di retribuzione coperta dall’aiuto all’assunzione.

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