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24 Ottobre 2014

Credito d’imposta e sgravi contributivi per le imprese che assumono o formano lavoratori detenuti

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Con un Decreto Interministeriale del 24 luglio 2014 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2014, è stato adottato il regolamento in materia di sgravi fiscali e contributivi in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti.

In particolare, all’articolo 1 del Decreto, è previsto, per le imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per questi sostenuto, nella misura di 700 Euro mensili, in proporzione alle giornate di lavoro prestate, per l’anno 2013, e nella misura di 520 Euro mensili, per gli anni a decorrere dal 2014.

Inoltre, è previsto, per le imprese che assumono, sempre per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi, un credito d’imposta di 350 Euro mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, a partire dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014, invece, il credito d’imposta in questione è concesso nella misura di 300 Euro.

Nel Decreto, è precisato che tali misure riguardano anche i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° gennaio 2013, purché proseguano per un periodo non inferiore a trenta giorni successivamente a tale data.

All’articolo 2 del Decreto interministeriale, inoltre, è previsto un credito d’imposta analogo, per i medesimi importi, in caso di imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, a condizione che tale attività comporti, al termine del periodo di formazione, l’immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione.

Analogo credito d’imposta può essere concesso a quelle imprese che svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall’Amministrazione penitenziaria.

Tali misure non trovano applicazione, però, in caso di imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività di formazione.

All’articolo 3, sono indicate le condizioni per accedere al credito d’imposta. Per quanto riguarda il credito d’imposta per le imprese che assumono i detenuti, l’assunzione deve avvenire con contratti di lavoro subordinato di durata non inferiore a trenta giorni. Inoltre, deve essere corrisposto un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Tutte le imprese che possono beneficiare delle agevolazioni in questione, inoltre, devono stipulare un’apposita convenzione con la Direzione dell’Istituto penitenziario nel quale sono ristretti i lavoratori assunti.

Il credito d’imposta previsto dal Decreto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap. E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel modello F24. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in riferimento al quale è concesso.

Le agevolazioni in questione sono, inoltre, cumulabili con altre agevolazioni, concesse per i medesimi costi, in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione. Deve sempre essere rispettato il limite annuale di 250.000 Euro.

Nel Decreto, è, altresì, precisato che, a decorrere dal 2015, l’utilizzo in compensazione di tale credito d’imposta potrà avvenire esclusivamente presentando il modello F24 tramite i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità definite con un Provvedimento che verrà adottato dal Direttore dell’Agenzia medesima.

All’articolo 8 del Decreto, è, infine, previsto che le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti che beneficiano della agevolazioni predette, in relazione alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari ed ai condannati ed internati ammessi al lavoro all’esterno, sono ridotte nelle misura del 95 % per gli anni a partire dal 2013, per quanto riguarda le quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

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