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22 Febbraio 2019

Credito d’imposta del settore cinematografico: è trasferibile con il ramo d’azienda

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione relativa alla cessione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese di esercizio cinematografico.

L’istanza di interpello è stata presentata da una società che svolge attività di esercizio cinematografico e che ha effettuato diversi investimenti di digitalizzazione degli impianti delle sale cinematografiche. In relazione a tali investimenti, la società ha presentato richiesta di riconoscimento del credito d’imposta per la digitalizzazione degli impianti cinematografici. Tale credito d’imposta gli è stato riconosciuto nel 2018.

Successivamente, la società istante ha provveduto al conferimento del ramo d’azienda svolgente l’attività di esercizio cinematografico (comprensivo anche del credito d’imposta in questione) ad una società neocostituita posseduta dalla stessa istante al 100 %.

L’istante è rimasta proprietaria della multisala che è stata concessa in locazione alla società destinataria del conferimento. Gli impianti di digitalizzazione realizzati, che hanno generato il credito d’imposta, continueranno ad essere utilizzati per la gestione della multisala.

Le quote della conferitaria sono state, poi, cedute ad una terza società operante nel medesimo settore con la quale l’istante non ha alcun rapporto di natura partecipativa o contrattuale.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di trasferire il credito d’imposta mediante l’operazione di conferimento del ramo d’azienda e la successiva cessione della partecipazione ad un’altra società operante nel medesimo settore.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 66 del 21 febbraio 2019, ha ricordato che la nuova disciplina in materia (Legge n. 220 del 14 novembre 2016) prevede un credito d’imposta per le imprese del settore cinematografico in misura non inferiore al 20 % e non superiore al 40 % delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

Il credito d’imposta in questione può essere oggetto di cessione da parte del beneficiario a intermediari bancari, finanziari ed assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.

La cessione non è prevista in favore di soggetti diversi da quelli indicati espressamente dalla normativa in materia.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il trasferimento del credito d’imposta insieme al ramo d’azienda che lo ha generato non è in contrasto con tale normativa, purché il cessionario rispetti le condizioni previste per la fruizione del credito d’imposta nello svolgimento dell’attività d’impresa.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che il cedente deve:

  • comunicare alla Direzione Generale Cinema i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario, nonché l’importo del credito ceduto;
  • indicare nel quadro RU “Crediti di imposta concessi a favore delle imprese” della dichiarazione dei redditi il credito riconosciuto dal Ministero utilizzando il codice D6;
  • esporre nella sezione VI-B, del quadro RU della dichiarazione dei redditi i dati identificativi del soggetto cessionario, nonché l’importo del credito ceduto.

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