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7 Luglio 2017

Crediti d’imposta per finanziamenti agevolati: istituiti i codici tributo per la compensazione in F24

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Con la Risoluzione n. 84 del 3 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, nel modello F24, del credito d’imposta previsto in occasione della concessione di finanziamenti agevolati a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma nel centro Italia.

Come previsto dal Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016, infatti, il soggetto finanziatore di tali finanziamenti agevolati matura un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto dalla somma della sorte capitale con gli interessi dovuti e le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti.

In virtù di quanto disposto con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del novembre del 2016, con il quale sono state definite le modalità di fruizione del credito d’imposta in questione, il soggetto finanziatore recupera la sorte capitale, gli interessi e le spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento attraverso la compensazione nel modello F24 oppure attraverso la cessione del credito. In quest’ultimo caso, il cessionario può utilizzare il credito in compensazione alle stesse condizioni applicabili al cedente.

Il codice tributo istituito è il codice “6878“, denominato “Credito d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – sisma centro Italia – art. 5, comma 5, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189”.

Tale codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a credito compensati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno al quale si riferisce la rata di rimborso del finanziamento.

Analoghe considerazioni valgono per il credito d’imposta introdotto per i soggetti finanziatori in caso di finanziamenti agevolati concessi per far fronte ai danni subiti a seguito di eventi calamitosi, in virtù di quanto disposto dalla Legge di Stabilità per il 2016. In questo caso, le modalità di fruizione del credito d’imposta sono state definite con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2017.

Il codice tributo istituito è il codice “6879“, denominato “Credito d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – eventi calamitosi – art. 1, comma 424, Legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Anche tale codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli importi inseriti nella colonna degli “importi a credito compensati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno al quale si riferisce la rata di rimborso del finanziamento.

Nella Risoluzione del 3 luglio 2017, è, altresì, precisato che, per la restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi relativi a finanziamenti concessi e successivamente revocati oppure oggetto di estinzione anticipata, devono essere utilizzati i medesimi codici tributo istituiti per il recupero in compensazione del credito d’imposta. L’importo da restituire dovrà, però, essere inserito nella colonna degli “importi a debito versati” del modello F24. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno nel quale è stato emesso il provvedimento di revoca o si è manifestata la causa di estinzione anticipata del finanziamento agevolato.

Le medesime indicazioni valgono anche per i finanziamenti concessi in relazione agli eventi sismici del maggio del 2012, per i quali sono stati istituiti con una Risoluzione del 2013 i codici tributo “6840” e “6841”.

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