Con la Risoluzione n. 81 del 30 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per la compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta previsti dalla Legge del 2016 che ha riordinato il settore del cinema e dell’audiovisivo.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con dei Decreti Ministeriali del marzo del 2018, sono state emanate le disposizioni di attuazione di tali crediti d’imposta. In particolare, è stabilito che i crediti d’imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione in un modello F24 da presentare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia. L’ammontare del credito utilizzato in compensazione, inoltre, non deve eccedere l’importo concesso dalla Direzione Generale Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività culturali.
I codici tributo istituiti sono:
- il codice “6883” denominato “TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE – Articolo 15 della Legge n. 220 del 2016″;
- il codice “6884” denominato “TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB – Articolo 15 della Legge n. 220 del 2016″;
- il codice “6885” denominato “TAX CREDIT DISTRIBUZIONE – Articolo 16 della Legge n. 220 del 2016″;
- il codice “6886” denominato “TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE – Articolo 17 della Legge n. 220 del 2016″;
- il codice “6887” denominato “TAX CREDIT PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA CINEMATOGRAFICA – Articolo 18 della Legge n. 220 del 2016″;
- il codice “6888” denominato “TAX CREDIT PER L’ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI – Articolo 19 della Legge n. 220 del 2016″;
- il codice “6889” denominato “TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI – Articolo 20 della Legge n. 220 del 2016″.
Tali codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno al quale si riferisce il credito. I codici sono operativi dal 7 novembre 2018.
Con la medesima Risoluzione del 30 ottobre 2018, inoltre, è stato stabilito che le agevolazioni previste dalla normativa anteriore in questo ambito, maturate e non ancora interamente fruite, potranno essere utilizzate in compensazione nel modello F24 per gli importi residui indicando i nuovi codici tributo. In particolare, nella Risoluzione è inserita una tabella nella quale sono indicati i codici tributo che possono essere utilizzati fino al 6 novembre ed i corrispondenti codici operativi dal 7 novembre 2018. Conseguentemente, i codici vigenti in precedenza sono soppressi.