NULL
Altre Novità
2 Novembre 2018

Crediti d’imposta nel settore del cinema e dell’audiovisivo: istituiti i codici tributo

Scarica il pdf

Con la Risoluzione n. 81 del 30 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per la compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta previsti dalla Legge del 2016 che ha riordinato il settore del cinema e dell’audiovisivo.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con dei Decreti Ministeriali del marzo del 2018, sono state emanate le disposizioni di attuazione di tali crediti d’imposta. In particolare, è stabilito che i crediti d’imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione in un modello F24 da presentare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia. L’ammontare del credito utilizzato in compensazione, inoltre, non deve eccedere l’importo concesso dalla Direzione Generale Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività culturali.

I codici tributo istituiti sono:

  • il codice “6883” denominato “TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE – Articolo 15 della Legge n. 220 del 2016″;
  • il codice “6884” denominato “TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB – Articolo 15 della Legge n. 220 del 2016″;
  • il codice “6885” denominato “TAX CREDIT DISTRIBUZIONE – Articolo 16 della Legge n. 220 del 2016″;
  • il codice “6886” denominato “TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE – Articolo 17 della Legge n. 220 del 2016″;
  • il codice “6887” denominato “TAX CREDIT PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA CINEMATOGRAFICA – Articolo 18 della Legge n. 220 del 2016″;
  • il codice “6888” denominato “TAX CREDIT PER L’ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI – Articolo 19 della Legge n. 220 del 2016″;
  • il codice “6889” denominato “TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI – Articolo 20 della Legge n. 220 del 2016″.

Tali codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno al quale si riferisce il credito. I codici sono operativi dal 7 novembre 2018.

Con la medesima Risoluzione del 30 ottobre 2018, inoltre, è stato stabilito che le agevolazioni previste dalla normativa anteriore in questo ambito, maturate e non ancora interamente fruite, potranno essere utilizzate in compensazione nel modello F24 per gli importi residui indicando i nuovi codici tributo. In particolare, nella Risoluzione è inserita una tabella nella quale sono indicati i codici tributo che possono essere utilizzati fino al 6 novembre ed i corrispondenti codici operativi dal 7 novembre 2018. Conseguentemente, i codici vigenti in precedenza sono soppressi.

Articoli correlati
17 Ottobre 2025
Trattamento integrativo dipendenti: i nuovi codici tributo per i sostituti d’imposta

Introduzione: nuove disposizioni per i sostituti d’imposta Con la risoluzione n. 51...

17 Ottobre 2025
Tasse e Partita IVA per Ingegneri: guida definitiva, tasse e costi

Una guida dedicata all’apertura della Partita IVA per Ingegneri: tasse, costi e...

17 Ottobre 2025
Credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione attinenti alla gestione delle aziende agricole

Il credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto