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8 Febbraio 2014

Corte di Cassazione: il classamento catastale di un immobile diverso dalle indicazioni del contribuente deve essere adeguatamente motivato.

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Con l’Ordinanza n. 2709 del 6 febbraio 2014, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto l’illegittimità dell’atto con il quale il bene di proprietà dei contribuenti era stato classificato come “villa” invece che come “villino”, senza seguire le indicazioni contenute nella Docfa presentata a seguito dei lavori di ristrutturazione.

 

La Corte di Cassazione ha affermato che l’atto con il quale l’amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato deve contenere un’adeguata, anche se sommaria, motivazione, che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria.

 

Ciò è tanto più evidente, secondo la Suprema Corte, ove si considerino le incertezze proprie del sistema catastale italiano che si riflettono sull’atto (classamento) con il quale l’amministrazione colloca ogni singola unità immobiliare in una determinata categoria, in una determinata classe di merito e le attribuisce una “rendita”.

 

Ancora, secondo la Corte, il classamento non è oggi disciplinato da precisi riferimenti normativi. La legge si limita, infatti, a prevedere l’elaborazione di un reticolo di categorie e classi catastali e demanda l’elaborazione di tali gruppi, categorie e classi all’Ufficio tecnico erariale. Quest’ultimo procede sulla base di istruzioni ministeriali anche piuttosto risalenti nel tempo.

 

Di fatto, mentre è pressoché uniforme in tutto il territorio nazionale la suddivisione in cinque gruppi (A, B, C, D, E) articolati in numerose categorie (A1, A2, A3..), sono assai incerti i criteri in forza dei quali un immobile rientri nelle diverse categorie.

 

Le difficoltà in questione si riflettono sulla distinzione tra “A/7 – abitazioni in villini” e “A/8 – abitazioni in ville”.

 

Secondo la Corte di Cassazione, sembra di doversi affermare che ciò che caratterizza la “villa” non sono soltanto le dimensioni, quanto le attrezzature delle quali dispone, le caratteristiche interne, il pregio degli infissi e degli ornamenti, la collocazione, il rapporto con il territorio, le vie di accesso. Nel linguaggio comune, edifici simili vengono chiamati “villa” se collocati in località di lusso, e “villini” se collocati in aree di minor pregio. Altro è, poi, se le vie di comunicazione sono difficoltose in quanto l’edificio è collocato in una pregiata località montuosa o panoramica; altro è se l’isolamento non è espressione di un lusso, bensì determina una scomodità.

 

Ancora, la Cassazione ha ricordato che la Circolare Ministeriale del 1992, che ha fornito alcune istruzioni in materia, afferma, in proposito, come per ville debbano intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di un parco e/o di un giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture di livello superiore all’ordinario. Mentre per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree coltivate o no a giardino.

 

Ritornando al caso di specie, la Cassazione ha riconosciuto che il Giudice di merito non aveva fornito un’indicazione precisa riguardo all’inadeguatezza o meno della motivazione dell’atto di classamento. Il Giudice di merito si era, inoltre, contraddetto, in quanto aveva affermato che la motivazione dell’atto era “assente” e mancava “assolutamente”, ma poi aveva aggiunto che essa era “espressa in maniera oggettivamente succinta”. La motivazione succinta non vizia di per sé l’atto, mentre lo vizia una motivazione assente.

 

La Corte ha, quindi, accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.

 

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