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8 Novembre 2019

Convivenza di fatto e dichiarazione di successione: il diritto di abitazione del convivente non erede o legatario non va indicato

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Una questione ereditaria è stata esaminata dall’Agenzia delle Entrate.

Il quesito è stato presentato da un erede. La persona deceduta era il fratello e non aveva figli, mentre viveva con la compagna (residenza effettiva) nell’abitazione che era interamente a lui intestata. Non ha lasciato testamento. La residenza anagrafica della convivente era stata mantenuta in un altro Comune.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la necessità di considerare la residenza anagrafica al fine del riconoscimento del diritto di abitazione alla convivente del defunto oppure se è possibile dimostrare l’esistenza del diritto di abitazione in altro modo. L’istante ha, inoltre, richiesto se la convivente possa essere inserita nella dichiarazione di successione quale titolare, appunto, del diritto di abitazione.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 463 del 4 novembre 2019, ha richiamato la disciplina contenuta nella Legge n. 76 del 20 magio 2016 in materia di unioni civili e di convivenze secondo la quale, ai fini dell’accertamento di una convivenza stabile, occorre fare riferimento alla dichiarazione anagrafica. In particolare, lo status all’interno della famiglia anagrafica può risultare dai registri anagrafici e può anche essere oggetto di autocertificazione.

Pertanto, lo status di convivente può essere riconosciuto sulla base di un’autocertificazione, sebbene la convivenza non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica presso l’abitazione di proprietà del contribuente deceduto.

La medesima Legge n. 76 del 2016 prevede che, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite abbia diritto di continuare ad abitare nella casa stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. La situazione giuridica del convivente è riconducibile ad un diritto personale di godimento acquistato in virtù della comunanza di vita attuata con il defunto, anche mediante la coabitazione.

Nel caso specifico, la convivente non ha la qualifica di legatario dell’immobile in quanto manca qualsivoglia disposizione testamentaria.

Dal momento che il diritto di abitazione è riconosciuto quale diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario non dovrà essere indicato nella dichiarazione di successione.

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