Con la Legge n. 68 del 2 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2014, è stato convertito in legge il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 (cosiddetto Decreto “Salva Roma”).
All’articolo 1 del Decreto Legge sono previste alcune norme in materia di Tasi e di Tari. In particolare, per l’anno 2014, è stabilito che, nella determinazione delle aliquote del primo tributo possono essere superati i limiti fissati in linea generale, per un ammontare comunque non superiore complessivamente allo 0,8 per mille, a condizione che i Comuni che prevedono tali maggiori aliquote finanzino, relativamente alle abitazioni principali, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta della Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento all’Imu per la medesima tipologia di immobili.
Il versamento della Tasi dovrà essere effettuato tramite modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale. Il versamento della Tari (o della tariffa di natura corrispettiva che può essere introdotta dai Comuni in alternativa al tributo, in presenza di determinate condizioni) deve essere effettuato mediante modello F24 o tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
Nel Decreto convertito in Legge è anche precisato che sono i Comuni a stabilire le scadenze di pagamento della Tari, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato rispetto alla Tasi.
Il versamento della Tasi dovrà essere effettuato alle medesime scadenze previste per l’Imu: 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di saldare l’intero importo entro la prima data. Entro il 16 giugno potrà essere effettuato anche il versamento in un’unica soluzione della Tasi dovuta per l’intero anno.
Il versamento della prima rata della Tasi, a regime, dovrà essere eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della rata a saldo, invece, sarà eseguito a conguaglio sulla base degli atti dei Comuni pubblicati sull’apposito sito informatico entro la data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicheranno gli atti adottati per l’anno precedente.
Ancora, nel Decreto convertito in legge è precisato che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di applicazione della Tasi, il versamento della prima rata effettuato con l’aliquota di base dell’1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno sarà effettuato a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio Comunale, nel rispetto del termini e delle modalità predetti.
Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, sempre per il primo anno di applicazione della Tasi, il versamento della Tasi avverrà in un’unica rata, entro il 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, con la quale saranno determinate le relative modalità ed aliquote.
Si ricorda che sono espressamente individuati come immobili esenti dalla Tasi quelli posseduti dallo Stato e, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra tali enti, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. In virtù di una nuova disposizione introdotta in sede di conversione del Decreto, sono esenti anche i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio ed i bivacchi.
In sede di conversione del Decreto è stata, altresì, prorogata ulteriormente la data entro la quale sarà possibile avvalersi della disposizione prevista dalla Legge di Stabilità per il 2014 che permette di definire in via agevolata gli avvisi esecutivi emessi dalle Agenzie delle Entrate e le somme iscritte a ruolo da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati per la riscossione fino alla data del 31 ottobre 2013.
La data predetta, che inizialmente era stata prorogata dal 28 febbraio al 31 marzo 2014, è stata, come detto, ulteriormente prorogata al 31 maggio 2014.
Si ricorda che l’agevolazione consiste nella possibilità di beneficiare dell’azzeramento degli interessi di mora e degli eventuali interessi per ritardata iscrizione a ruolo, qualora venga versato, entro la data del 31 maggio, l’intero importo iscritto a ruolo e le somme dovute per il servizio di riscossione.
E’ stato, altresì, spostato dal 30 giugno al 31 ottobre 2014 il termine entro il quale gli agenti della riscossione dovranno trasmettere a ciascun ente interessato l’elenco dei debitori che hanno pagato nei tempi prescritti e dovranno informare dell’avvenuta estinzione del debito coloro che hanno effettuato correttamente il versamento.
Infine, è stato spostato dal 15 aprile al 15 giugno 2014 il termine di sospensione della riscossione dei relativi carichi e di sospensione della prescrizione.