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10 Gennaio 2020

Convertito in legge il Decreto Fiscale 2020: novità riguardo alla lotteria degli scontrini ed alla fatturazione elettronica

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2019 il testo del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio per il 2020) coordinato con la relativa Legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019. In sede di conversione, sono state apportate diverse modifiche alla disciplina originaria.

Evidenziamo qui alcune novità relative alla “lotteria degli scontrini” ed alla fatturazione elettronica:

  • LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (articoli 19 e 20 del Decreto Legge n. 124 del 2019). L’introduzione della lotteria degli scontrini è stata posticipata al 1° luglio 2020. In precedenza, ne era prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2020. Ricordiamo che la lotteria degli scontrini è stata disciplinata inizialmente dalla Legge di Bilancio per il 2017. Il meccanismo della lotteria consiste nella possibilità per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi, di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione dei premi, sarà ora necessario comunicare all’esercente anziché il proprio codice fiscale, il codice lotteria, le cui modalità di rilascio verranno individuate dal Provvedimento che dovrà essere adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli d’intesa con l’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l’esercente, al momento dell’acquisto, rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore potrà segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale della lotteria del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Le segnalazioni verranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio di evasione. Inizialmente, era prevista, invece, l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro nei confronti degli esercenti che non acquisivano il codice fiscale del cliente o che non comunicavano i dati della cessione o della prestazione. Ricordiamo, inoltre, che sono state confermate le disposizioni del Decreto Fiscale che prevedono che i premi attribuiti con la lotteria non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Inoltre, sono state confermate le disposizioni secondo le quali, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti dei premi speciali da attribuire mediante delle estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie ai partecipanti alla lotteria che effettuano le transazioni mediante strumenti che consentono il pagamento elettronico. Saranno introdotti premi anche per gli esercenti che certificano le operazioni di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.
  • UTILIZZO DEI FILE DELLE FATTURE ELETTRONICHE (articolo 14 del Decreto Legge n. 124 del 2019). E’ stata confermata la regola prevista dal Decreto Fiscale 2020 secondo la quale i file delle fatture elettroniche acquisiti mediante il Sistema di Interscambio sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi. E’, però, anche precisato che queste regole relative alla fatturazione elettronica ed alla memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche non trovano applicazione quando le fatture elettroniche medesime si riferiscono a cessioni di beni e prestazioni di servizi destinate al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, all’Agenzia informazioni e sicurezza esterna ed all’Agenzia informazioni e sicurezza interna, ossia ai “servizi segreti”. Per questi organismi speciali continua a trovare applicazione una disciplina particolare che tiene conto delle specifiche esigenze di riservatezza.
  • IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (articolo 17 del Decreto Legge n. 124 del 2019). In sede di conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020, è stata introdotta, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, la possibilità, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 Euro, di adempiere l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche mediante due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. Pertanto, è data la possibilità del pagamento due sole volte all’anno, invece, del pagamento secondo la modalità ordinaria trimestrale.
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