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8 Novembre 2019

Decreto Fiscale 2020: le novità in materia di fatturazione elettronica e di definizione agevolata

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019 il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, anche detto “Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio del 2020”. In esso sono contenute una serie di disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Tra le misure di rilevanza fiscale evidenziamo qui:

  • ACCOLLO DEL DEBITO D’IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE  (articolo 1 del Decreto Fiscale 2020). Chiunque si accolli un debito d’imposta altrui non potrà, per il pagamento, utilizzare in compensazione i propri crediti;
  • UTILIZZO DEI FILE DELLE FATTURE ELETTRONICHE (articolo 14 del Decreto Fiscale 2020). I file delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio saranno memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria e dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanzia per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;
  • FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA (articolo 15 del Decreto Fiscale 2020). E’ previsto, anche per il 2020, che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, siano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica con riferimento ai dati delle fatture che siano stati inviati, appunto, al Sistema Tessera Sanitaria;
  • IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (articolo 17 del Decreto Fiscale 2020). E’ previsto che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate comunicherà con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi dovuti e se il contribuente non provvederà al pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate procederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo;
  • CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI (articolo 22 del Decreto Fiscale 2020). E’ riconosciuto un credito d’imposta agli esercenti attività d’impresa, arte o professioni pari al 30 % delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari. Tale credito d’imposta è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 Euro. Il credito d’imposta in questione sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo;
  • RIAPERTURA DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (articolo 37 del Decreto Fiscale 2020). La scadenza di pagamento della prima rata della procedura di definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 119 del 2018 è spostata dal 31 luglio 2019 al 30 novembre 2019.
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