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17 Gennaio 2020

Convertito in legge il Decreto Fiscale 2020: introdotte diverse novità fiscali

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2019 il testo del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio per il 2020) coordinato con la relativa Legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019. In sede di conversione, sono state apportate diverse modifiche alla disciplina originaria.

Evidenziamo qui alcune importanti novità fiscali:

  • PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO (articolo 38-ter del Decreto Legge n. 124 del 2019). In virtù della disposizione introdotta in sede di conversione del Decreto Fiscale, dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica regionale dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA.
  • IMPOSTA DI SOGGIORNO (articolo 46 del Decreto Legge n. 124 del 2019). Novità per l’imposta di soggiorno. In base ad una nuova disposizione introdotta in sede di conversione del Decreto Fiscale 2020, nei Comuni capoluoghi di Provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l’imposta di soggiorno potrà essere applicata fino all’importo massimo di 10 Euro a notte. Oggi l’importo massimo era di cinque Euro a notte a persona. I Comuni che potranno applicare tale aumento saranno individuati con un Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della nuova disposizione.
  • NUOVA DISCIPLINA DELLA TARI E BONUS SOCIALI PER LUCE, GAS E ACQUA (articolo 57-bis e articolo 58-quinquies del Decreto Legge n. 124 del 2019). E’ previsto che i Comuni possano continuare ad utilizzare il criterio medio ordinario per la misurazione della Tassa sui rifiuti, rinviando ad un momento successivo la misurazione secondo l’effettiva quantità di rifiuti prodotti. Per l’anno 2020, i Comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della Tari entro il 30 aprile. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente dovrà assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in condizioni economico – sociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti che potranno beneficiare di tali condizioni agevolate sono individuati in base agli stessi criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas ed al servizio idrico integrato. E’ stabilito, inoltre, che, dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. E’ previsto, infine, che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipuli un’apposita convenzione con l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) per assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni riguardanti i bonus sociali relativi alla fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani ed assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultino identificabili attraverso procedure automatiche. Con il Decreto Fiscale 2020 convertito in legge è stato anche previsto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della Tari con riferimento agli studi professionali non siano più quelli applicati anche agli uffici ed alle agenzie, ma siano quelli che trovano applicazione alle banche ed agli istituti di credito, con conseguente riduzione della tassazione per gli studi professionali.
  • INDEBITE COMPENSAZIONI DI CREDITI NEL MODELLO F24 (articolo 3 del Decreto Legge n. 124 del 2019). Le nuove regole introdotte in sede di conversione del Decreto Fiscale 2020 prevedono che, nel caso in cui il modello F24 sia scartato per indebito utilizzo di crediti in compensazione, venga applicata una sanzione pari al 5 % dell’importo, per importi fino a 5.000 Euro, e pari a 250 Euro, per importi superiori a 5.000 Euro. Tali sanzioni trovano applicazione alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo del 2020. In precedenza, era prevista una sanzione più pesante di 1.000 Euro.

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