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24 Giugno 2022
4 Minuti di lettura

Contributo straordinario sugli extraprofitti contro il caro bollette: ecco gli adempimenti dichiarativi e di versamento.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2022, sono stati definiti gli adempimenti e le modalità di versamento del contributo straordinario previsto contro il caro bollette dal “Decreto Emergenza Ucraina” del marzo del 2022.

Il contributo in questione è stato introdotto al fine di contenere per le imprese ed i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico.

I soggetti tenuti a versare il contributo straordinario sono coloro che esercitano nel territorio italiano, per la successiva rivendita, l’attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione del gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Sono soggetto passivi del contributo in questione anche i soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio italiano questi prodotti provenienti da altri Stati dell’Unione Europea.

La base imponibile sulla quale viene calcolato il contributo straordinario è data dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 ed il 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo tra il 1° ottobre 2020 ed il 30 aprile 2021. Se l’incremento è inferiore al 10 %, il contributo non è dovuto. Il contributo è dovuto nella misura del 25 %. La misura si applica se l’incremento è superiore a 5 milioni di Euro.

I soggetti tenuti a versare il contributo assolveranno gli adempimenti dichiarativi con la dichiarazione Iva da presentare nel 2023.

Il contributo dovrà essere versato con modello F24. Un acconto pari al 40 % dovrà essere versato a titolo di acconto entro il 30 giugno 2022, mentre la parte restante dovrà essere versata a saldo entro il 30 novembre 2022.

Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29 del 20 giugno 2022, sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento del contributo straordinario. Si tratta del codice “2710” per il pagamento dell’acconto, del codice “2711” per il pagamento del saldo, del codice “1939” per il pagamento degli eventuali interessi, del codice “8939” per il pagamento delle eventuali sanzioni dovute in caso di ravvedimento.

I codici tributo dovranno essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno d’imposta al quale si riferisce il versamento.

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