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19 Ottobre 2018

Contributo per investimenti pubblicitari: per le società nuove, manca l’incremento

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L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata riguardo ad un quesito in merito al credito d’imposta previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali. La Risposta all’interpello è la numero 38 del 18 ottobre 2018.

Il credito d’imposta è stato introdotto dalla Manovra Correttiva del 2017. La misura è riconosciuta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

L’istante è una piccola impresa che è stata costituita il 16 dicembre 2016. Nel 2017 ha sostenuto diverse spese per campagne pubblicitarie che rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione fiscale in questione. L’istante ritiene che, trattandosi di una società appena costituita, l’intera spesa sostenuta per la pubblicità nel 2017 possa essere considerata come incrementativa.

Di opinione diversa è l’Agenzia delle Entrate. Essa ha ricordato la normativa in materia secondo la quale possono beneficiare del credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari incrementali, il cui valore superi almeno dell’1 % gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2017, il credito d’imposta è riconosciuto soltanto in caso di investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana o periodica effettuati nel periodo compreso tra il 24 giugno 2017 ed il 31 dicembre 2017 e purché il loro valore superi almeno dell’1 % l’ammontare di analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016.

Nel caso specifico, manca, quindi, proprio il presupposto per la concessione dell’agevolazione fiscale, ossia l’esistenza di investimenti “incrementali”, dal momento che mancano dei dati con i quali confrontare gli investimenti effettuati nel 2017. L’istante potrà, invece, beneficiare del credito d’imposta per le spese eventualmente sostenute nel 2018, qualora siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla disciplina.

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