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21 Febbraio 2020

Confermata l’esenzione da imposta di bollo per la documentazione scolastica

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di consulenza giuridica relativa al rimborso delle tasse scolastiche ed all’imposta di bollo dovuta dagli studenti delle scuole.

La richiesta di consulenza è stata presentata da un Ministero che riferisce che è in corso di registrazione un Decreto Ministeriale nel quale viene fissato il valore ISEE al di sotto del quale non sono dovute le tasse scolastiche per gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado. L’istante rileva che potrebbe accadere che alcuni studenti che, in virtù di questa nuova normativa, avrebbero diritto all’esenzione, abbiano già versato le tasse scolastiche e, quindi, abbiano diritto al rimborso. In questo caso, l’istante fornirebbe l’indicazione di chiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate il rimborso delle tasse non dovute. E’ corretta questa indicazione? E’ stato, inoltre, richiesto un chiarimento specifico riguardo all’applicabilità dell’esenzione dall’imposta di bollo alla documentazione scolastica, alla luce della normativa attuale.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 3 del 20 febbraio 2020, ha confermato che il rimborso delle tasse scolastiche eventualmente versate da chi rientra nell’ambito di applicazione dell’esenzione può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate, seguendo le indicazioni fornite sul sito internet dell’Agenzia medesima.

Rispetto alla questione dell’esenzione dall’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la normativa in materia secondo la quale è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti ed i documenti riguardanti l’iscrizione, la frequenza e gli esami nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare.

L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato una disposizione specifica (articolo 200, comma 7, del Decreto Legislativo n. 297 del 1994) secondo la quale sono dispensati dalle tasse scolastiche, nonché dall’imposta di bollo gli alunni ed i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che rientrano in determinate categorie, come quella degli orfani di guerra o dei ciechi civili. Nessuna norma è intervenuta per abrogare o estinguere gli effetti di tale disposizione che, pertanto, è ancora oggi pienamente in vigore.

Si tratta comunque di una disposizione applicabile soltanto in ipotesi residuali, ossia quando i soggetti che sono previsti come destinatari di tale disposizione non possono usufruire delle agevolazioni in materia di imposta di bollo in virtù delle disposizioni di carattere generale.

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