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9 Marzo 2018

Condhotel: presto in vigore le nuove regole

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Presto in vigore una novità normativa che rileva nell’ambito dell’esercizio delle attività economiche e, in particolare, nel settore del turismo.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2018 ed entrerà in vigore il 21 marzo 2018 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 13 del 22 gennaio 2018, con il quale è stato emanato il Regolamento relativo alle condizioni di esercizio dei condhotel, ossia le strutture che uniscono la destinazione alberghiera e residenziale.

Il Decreto è stato emanato su proposta del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri fa seguito al Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 recante misure urgenti per l’apertura di cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive. In particolare, l’articolo 31 di tale Decreto Legge prevedeva che, al fine di diversificare l’offerta turistica e di favorire gli investimenti diretti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, appunto, avrebbero dovuto essere definite le condizioni di esercizio dei cosiddetti “condhotel”.

Con il D.P.C.M. sono stati indicati anche i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione di unità abitative a destinazione residenziale all’interno dei condhotel.

Il condhotel è un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari situate nello stesso Comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare determinati limiti.

All’articolo 4 del Decreto sono indicate le condizioni specifiche di esercizio dei condhotel:

  • la presenza di almeno sette camere, al netto delle unità abitative ad uso residenziale, ubicate in una o più unità immobiliari inserite in un contesto unitario, collocate nel medesimo Comune ed aventi una distanza non superiore a 200 metri lineari dall’edificio alberghiero sede del ricevimento;
  • il rispetto della percentuale massima della superficie netta delle unità abitative ad uso residenziale pari al 40 % del totale della superficie netta destinata alle camere;
  • la presenza di una portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel, sia come ospiti dell’esercizio alberghiero che come proprietari delle unità abitative ad uso residenziale, con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato esclusivamente per i dipendenti ed i fornitori;
  • la gestione unitaria ed integrata dei servizi del condhotel e delle camere, delle suites, delle unità abitative destinate alla ricettività e delle unità abitative ad uso residenziale, per una durata non inferiore a dieci anni dall’avvio dell’esercizio del condhotel;
  • l’esecuzione di un intervento di riqualificazione all’esito del quale venga riconosciuta all’esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle;
  • il rispetto della normativa vigente in materia di agibilità per le unità abitative ad uso residenziale.

Inoltre, all’articolo 6 del Decreto viene regolato l’acquisto delle unità abitative ad uso residenziale che fanno parte del condhotel. In particolare, nel contratto di trasferimento della proprietà di tali unità abitative devono essere inserite una descrizione accurata e dettagliata dell’immobile e della sua ubicazione all’interno dell’esercizio del condhotel ed una descrizione dell’intera struttura. Devono, inoltre, essere indicati le modalità di utilizzo delle eventuali strutture comuni e tutti i costi imputabili ai proprietari, con particolare attenzione alle spese obbligatorie (come imposte e tasse) ed alle spese amministrative e gestionali generali (come le spese relative alla gestione, alla manutenzione ed alla riparazione delle parti comuni del condhotel).

L’articolo 7 del Decreto è destinato agli obblighi del gestore unico della struttura, mentre l’articolo 8 riguarda gli obblighi dei proprietari delle unità abitative ad uso residenziale.

Per quanto riguarda gli articoli successivi del Decreto, essi trattano le seguenti tematiche:

  • adempimenti in materia di sicurezza ad ai fini statistici (articolo 9);
  • il trasferimento della proprietà dell’unità abitativa di tipo residenziale ubicata nel condhotel (articolo 10);
  • la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, in caso di interventi edilizi su esercizi alberghieri esistenti per la realizzazione delle unità abitative ad uso residenziale (articolo 11);
  • la programmazione locale (articolo 12);
  • la clausola di salvaguardia delle autonomie (articolo 13).
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