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20 Maggio 2022
4 Minuti di lettura

Compensi per le raccolte delle giocate: nessun obbligo di certificazione.

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata del settore delle scommesse sportive e dei giochi.

A porre un quesito con istanza di interpello è un contribuente che opera come bookmaker nel settore delle scommesse sportive e dei giochi di abilità e di sorte. Descrivendo la sua attività, l’istante ha evidenziato che i Punti di Raccolta, che costituiscono la sua rete di raccolta fisica delle scommesse, gli versano le somme raccolte al netto delle vincite corrisposte e del corrispettivo loro spettante e l’istante provvede ad inviare loro mensilmente un estratto conto riepilogativo dei corrispettivi spettanti in virtù delle operazioni dei concorsi pronostici e delle scommesse.

Quale regime Iva applicare ai corrispettivi corrisposti ai Punti di Raccolta? Questi corrispettivi rientrano nell’ambito di esenzione dall’obbligo di emissione delle fatture e dall’obbligo di certificazione? Si tratta, quindi, di operazioni che sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate?

Secondo l’istante, le somme percepite dai Punti di Raccolta a titolo di compenso per i servizi resi, oltre ad essere esenti Iva in base a quanto disposto dall’articolo 10, primo comma, numeri 6) e 7) del Decreto Iva, non sono soggetti agli obblighi di fatturazione ed agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Secondo l’Agenzia delle Entrate (parere espresso nella Risposta n. 242 del 3 maggio 2022), in primo luogo, in base all’articolo 10, primo comma, n. 6) del Decreto Iva, sono esenti dall’Iva le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato ed agli altri enti indicati, nonché le operazioni relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse, comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate.

In base a quanto disposto all’articolo 10, primo comma, n. 7) del Decreto Iva, inoltre, sono esenti dall’Iva le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse dalle precedenti, nonché le operazioni relative all’esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate e le operazioni di sorte locali autorizzate.

E’ prevista, altresì, all’articolo 10, primo comma, n. 9), l’esenzione Iva per le prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione relative a tutte le operazioni precedenti.

Riguardo agli obblighi di certificazione, è consentito non emettere fattura nel caso delle operazioni esenti Iva indicate ai numeri 7) e 9) del primo comma dell’articolo 10 del Decreto Iva. I compensi previsti per tali operazioni, quindi, non sono soggetti all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Anche i corrispettivi relativi alle operazioni indicate al numero 6), primo comma, articolo 10 del Decreto Iva non sono soggetti all’obbligo di fatturazione, come previsto esplicitamente dall’articolo 21, comma sesto, lettera c) del Decreto Iva. Tali compensi possono semplicemente annotati nel registro dei corrispettivi, come chiarito anche in una precedente Risposta ad interpello del 2020.

Le operazioni previste al numero 7), primo comma, articolo 10 del Decreto Iva, oltre ad essere escluse dall’obbligo di fatturazione, sono esonerate da qualsiasi obbligo documentale. I relativi compensi possono essere soltanto annotati nel registro dei corrispettivi.

Più in generale, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’obbligo di emissione delle fatture, se prima non sussisteva, non è venuto ad esistenza a seguito dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Inoltre, è stato espressamente previsto che l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che, salvo nel caso di specifica richiesta del cliente, le operazioni suddette, indicate ai numeri 6) e 7) del primo comma dell’articolo 10 del Decreto Iva, sono escluse da qualsiasi obbligo di certificazione, compresi gli obblighi di fatturazione elettronica e di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Rimane soltanto l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi.

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