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10 Febbraio 2014

Compensazione dei debiti da accertamento tributario con i crediti certificati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni: istituito il codice tributo.

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Con la Risoluzione n. 16 del 4 febbraio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione, tramite il modello “F24 Crediti PP.AA.”, dei crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

 

Nella Risoluzione è stato ricordato che con il Decreto Legge n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito dalla Legge n. 64 del 6 giugno 2013, è stata introdotta la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, per pagare le somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario (vedi newsletters Misterfisco del 27 gennaio 2014 e del 3 febbraio 2014).

 

Il codice istituito è il codice “PPAA” denominato “Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario-articolo 28-quinquies del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

 

Il codice deve essere inserito nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito compensati”. Inoltre, nel campo “numero certificazione credito” deve essere indicato il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, attribuito dalla piattaforma elettronica di certificazione. Il campo “anno di riferimento” deve rimanere vuoto.

 

Nella Risoluzione è stato, altresì, precisato che i codici tributo da utilizzare per il pagamento delle somme dovute in virtù degli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario sono elencati nell’allegato al Decreto del Ministro dell’Economia del 14 gennaio 2014 e pubblicati sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

 

Infine, è stato ancora una volta ricordato che qualora non vengano rispettate tutte le condizioni previste per effettuare la compensazione in questione, tutti i pagamenti contenuti nel modello “F24 Crediti PP.AA.” vengono considerati come non avvenuti. Di tale circostanza viene data comunicazione al soggetto che ha trasmesso telematicamente il modello suddetto, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

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