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11 Novembre 2022
4 Minuti di lettura

Commercio al dettaglio con ricavi inferiori ai 15 milioni di Euro: sì al credito d’imposta per canoni di locazione.

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo previsto a seguito dell’emergenza Coronavirus.

A presentare istanza di interpello è una società per azioni che si occupa principalmente di confezione di articoli di abbigliamento. La società, inoltre, svolge attività di commercio al dettaglio avente ad oggetto gli stessi articoli di abbigliamento che produce. I negozi e gli outlet nei quali l’istante svolge attività di commercio al dettaglio sono tutti condotti dalla società stessa o in virtù di contratti di locazione o in virtù di contratti di affitto d’azienda.

La società istante ha subito, con riferimento ad entrambe le attività, ingenti perdite in termini di fatturato, a causa della pandemia.

L’istante ha posto dei dubbi riguardo all’interpretazione della normativa (articolo 4 del Decreto “Sostegni bis”) che ha esteso temporalmente il credito d’imposta per i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo riconosciuto inizialmente dal “Decreto Rilancio”.

Il credito d’imposta in questione spetta:

  • ai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di Euro nel 2019;
  • in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio del 2021 a maggio del 2021;
  • a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 % rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020.

Il credito d’imposta in questione spetta anche alle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di Euro nel 2019, in relazione ai canoni suddetti ed alle stesse condizioni sopra indicate (comma 2-bis dell’articolo 4).

Ma le imprese che esercitano commercio al dettaglio con ricavi inferiori a 15 milioni di Euro nel 2019 sono, invece, escluse da tale misura? In particolare, la società istante, nel 2019, con riferimento alla sola attività di commercio al dettaglio, ha conseguito ricavi al di sotto dei 15 milioni di Euro.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 535 del 31 ottobre 2022, ha fornito chiarimenti riguardo alla corretta interpretazione della normativa in materia. Il secondo comma dell’articolo 4 del Decreto “Sostegni bis” individua, in generale, come beneficiari del credito d’imposta in questione, tra gli altri, i soggetti che esercitano attività d’impresa con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di Euro nel 2019. Con specifico riferimento alle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio, il comma 2-bis dello stesso articolo, poi, prevede che il beneficio in questione spetti, anche se in misura inferiore, anche nel caso in cui le stesse imprese nel 2019 abbiano registrato ricavi superiori a 15 milioni di Euro.

Quindi, le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio beneficeranno del credito d’imposta per i canoni di locazione:

  • in base a quanto previsto dal comma 2, qualora abbiano conseguito nel 2019 ricavi non superiori a 15 milioni di Euro;
  • in base a quanto previsto dal comma 2-bis, qualora abbiano conseguito nel 2019 ricavi superiori a 15 milioni di Euro.

La finalità perseguita dal legislatore è quella di contenere le conseguenze negative derivanti dalle misure restrittive imposte a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e di introdurre soprattutto delle misure di sostegno nel settore del commercio al dettaglio che è stato particolarmente penalizzato da tali misure restrittive. L’interpretazione suddetta è in linea con tale finalità.

Quindi, nel caso descritto nell’istanza di interpello, la società istante potrà beneficiare del credito d’imposta previsto per i canoni di locazione versati per immobili ad uso non abitativo, in virtù del comma 2 dell’articolo 4 del Decreto “Sostegni bis”, se, dall’attività di commercio al dettaglio (che deve essere pienamente autonoma rispetto all’attività principale svolta dall’istante) siano derivati, nel 2019, ricavi non superiori a 15 milioni di Euro e purché siano stati rispettati tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la società istante non potrà fruire del credito d’imposta in questione con riferimento ai canoni versati per i locali nei quali non sia svolta l’attività di commercio al dettaglio.

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