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8 Giugno 2018

Collaborazione volontaria: istituito il codice tributo per la regolarizzazione

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L’attuale disciplina della collaborazione volontaria per l’emersione dei redditi prodotti all’estero prevede che le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e su libretti di risparmio all’estero alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, in violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale, da soggetti fiscalmente residenti in Italia o dai loro eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero, possono essere regolarizzate con il versamento del 3 % del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.

Si tratta di una regola che vale anche per le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nel Paese estero nel quale viene svolta la propria attività lavorativa in via continuativa.

Per provvedere alla regolarizzazione, occorre presentare la relativa istanza entro il 31 luglio 2018 e provvedere al versamento di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, in un’unica soluzione, senza possibilità di compensazione nel modello F24. E’ possibile effettuare il versamento anche in tre rate mensili consecutive di pari importo. In quest’ultimo caso, la prima rata dovrà essere versata entro il 30 settembre 2018 ed il perfezionamento della regolarizzazione avverrà dal momento del pagamento dell’ultima rata.

La novità che qui ci interessa è che, con la Risoluzione n. 43 del 6 giugno 2018, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire il versamento, tramite modello F24 “Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni ed interessi nell’ambito di tale regolarizzazione. Si tratta del codice tributo “8080“.

Il codice tributo deve essere inserito in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “”importi a debito versati”. Inoltre, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, devono essere inseriti il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento. Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello “F24 ELIDE”, devono essere indicati:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, qualora il versamento sia rateizzato, il numero della rata in pagamento, seguito dal numero complessivo delle rate. Nel caso di versamento in un’unica soluzione, dovrà essere inserito il codice “01/01”;
  • nel campo “codice”, il codice tributo istituito con la Risoluzione appena emanata;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’ultimo anno indicato nell’istanza di regolarizzazione.

I campi “codice ufficio” e “codice atto” devono rimanere vuoti.

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