NULL
Altre Novità
14 Settembre 2018

Codice del Terzo settore: pubblicato il Decreto correttivo

Scarica il pdf

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2018, il Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 contenente le disposizioni integrative e correttive del Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017).

Evidenziamo le seguenti novità in materia fiscale:

  • Articolo 2. Modifiche all’articolo 4 del Codice del Terzo settore. Ricordiamo, prima di tutto, che all’articolo 4 del Codice del Terzo settore è stabilito che si considerano enti del Terzo settore le organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società che sono costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e che sono iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. Con le nuove disposizioni è precisato che le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore devono essere svolte in via esclusiva o principale.
  • Articolo 4. Modifiche dell’articolo 13 del Codice del Terzo settore. L’articolo 13 del Codice del Terzo settore contiene le disposizioni relative alle scritture contabili ed al bilancio che deve essere redatto dagli enti del Terzo settore. Con le nuove disposizioni tale disciplina viene delineata con più chiarezza.
  • Articolo 23. Modifiche all’articolo 79 del Codice del Terzo settore. L’articolo 79 del Codice del Terzo settore comprende le disposizioni in materia di imposte sui redditi. In virtù delle modifiche apportate a tale disciplina, si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente ed ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, comprese le entrate ed i proventi considerati non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 79 del Codice del Terzo settore, tenuto conto anche del valore normale delle cessioni o prestazioni relative alle attività svolte con modalità non commerciali. Inoltre, il mutamento della qualifica da ente di Terzo settore non commerciale a ente di Terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale.
  • Articolo 24. Modifiche all’articolo 80 del Codice del Terzo settore. Riguardo agli enti del Terzo settore non commerciali che optano per il regime forfetario, è precisato che essi sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri ed anche dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
  • Articolo 25. Modifiche dell’articolo 81 del Codice del Terzo settore. L’articolo 81 del Codice del Terzo settore si occupa del “Social Bonus“, ossia del credito d’imposta riconosciuto nella misura del 65 % delle erogazioni liberali in denaro in favore degli enti del Terzo settore, se effettuate da persone fisiche, e nella misura del 50 % se effettuate da enti o società. Gli enti che ricevono le liberalità devono aver presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati loro. In virtù delle nuove disposizioni, i destinatari delle erogazioni liberali devono utilizzare i beni loro assegnati esclusivamente (e non più prevalentemente) per lo svolgimento delle attività di interesse generale loro proprie con modalità non commerciali.
  • Articolo 26. Modifiche all’articolo 82 del Codice del Terzo settore. L’articolo 82 del Codice del Terzo settore contiene le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali. In virtù delle modifiche apportate, gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro.
  • Articolo 27. Modifiche all’articolo 83 del Codice del Terzo settore. All’articolo 83 del Codice del Terzo settore sono disciplinate le detrazioni e le deduzioni riconosciute ai contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura in favore degli enti del Terzo settore non commerciali. In particolare, è prevista una detrazione del 30 % ed una deduzione del 10 % del reddito complessivo dichiarato. In virtù delle nuove disposizioni, ferma restando la non cumulabilità delle due agevolazioni (detrazione e deduzione), i soggetti che effettuano le erogazioni liberali non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge rispetto alle medesime erogazioni.
  • Articolo 28. Modifiche all’articolo 84 del Codice del Terzo settore. Riguardo al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato, l’esenzione dall’Ires, prevista per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, è estesa alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
  • Articolo 30. Modifiche all’articolo 87 del Codice del Terzo settore. Riguardo alla tenuta ed alla conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore, in virtù delle nuove disposizioni, è stabilito che gli enti che non applicano il regime forfetario devono rappresentare la loro situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel bilancio di esercizio (anziché in un apposito documento). Inoltre, i medesimi enti che non hanno conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 220.000 Euro (invece di 50.000 Euro) possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili, il rendiconto di cassa. Infine, gli enti del Terzo settore non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio un rendiconto specifico.
  • Articolo 32. Modifiche all’articolo 101 del Codice del Terzo settore. Gli enti iscritti ai registri delle Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono, entro il 3 agosto 2019 (ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Codice del Terzo settore), modificare i propri statuti, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto