La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 1988 del 4 febbraio 2015, ha ricordato che, per il godimento delle agevolazioni fiscali “prima casa”, occorre che l’acquirente dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune nel quale è situato l’immobile da acquistare, e di non averne in precedenza fruito, neppure pro quota, in riferimento all’intero territorio nazionale.
La circostanza che l’acquisto dell’immobile si attui per effetto del regime di comunione legale tra i coniugi, non costituisce eccezione a tale regola.
Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di liquidazione con il quale era stata revocata, per la metà, l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa, che era stata così riconosciuta nei confronti del solo coniuge, che aveva acquistato l’immobile in regime di comunione legale, presente al momento del rogito.
Entrambi i coniugi, infatti, avrebbero dovuto rendere le dichiarazioni prescritte dalla normativa in materia. Eventuali omissioni avrebbero dovuto essere integrate mediante un atto redatto con le stesse formalità di quello precedente, entro il termine di decadenza.