La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 24586 del 19 novembre 2014, ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate che aveva emesso tre avvisi di accertamento con metodo sintetico, con i quali erano state rettificate le dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente per gli anni 1998, 1999 e 2000, in relazione all’incremento patrimoniale costituito dall’acquisto di un immobile a Milano al prezzo degli allora 700 milioni di Lire.
La Cassazione ha ricordato che, nell’accertamento sintetico, al contribuente è riconosciuta la facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Inoltre, l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Il contribuente, nel caso di specie, aveva sostenuto che l’acquisto era stato effettuato con esborsi da parte del padre. I Giudici di merito, però, avevano ritenuto non provata tale circostanza dalla documentazione prodotta dal contribuente. Infatti, avevano considerato inaccettabile sul piano giuridico di ritenere dimostrata la liberalità del padre attraverso la copia fotostatica di un assegno privo di data, del quale, peraltro, risultava non dimostrata la negoziazione.
Inoltre, i Giudici di merito avevano rilevato come l’ammontare delle rate del mutuo ipotecario era in forte contrasto con la capacità contributiva emersa nel periodo oggetto di accertamento.
La Cassazione ha sostenuto che la motivazione della pronuncia impugnata poteva dirsi esauriente. In tale motivazione, i Giudici di merito, seguendo un iter immune da vizi logici, avevano escluso che fosse stata portata dal contribuente quella prova contraria richiesta dalla norma. Il ricorso proposto dal contribuente è stato, quindi, rigettato.