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18 Ottobre 2019

Carte aziendali per rifornimenti carburante: chiarimenti sugli obblighi di certificazione

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una nuova questione riguardante la certificazione delle operazioni di cessione di carburante.

Il caso è stato sottoposto da un contribuente che fornisce ai propri clienti soggetti passivi Iva una carta aziendale per i rifornimenti di carburante. L’operazione di netting posta in essere tra l’istante, i possessori della carta aziendale ed i gestori delle stazioni di servizio determina che l’attività di rifornimento di carburante sia costituita da due diversi operazioni: la prima è la somministrazione continuativa di carburante dal gestore della stazione di servizio all’istante (e tale operazione è documentata con fattura), la seconda operazione riguarda la somministrazione continuativa dall’istante ai titolari della carta aziendale (anche in questo caso l’operazione è documentata con fattura).

Il contribuente istante intende fornire le carte aziendali in questione anche ai dipendenti del proprio gruppo societario che ne facciano richiesta per l’utilizzo al di fuori di attività d’impresa, arte o professione e che rilascino alle rispettive società di appartenenza un’autorizzazione a trattenere dalla loro busta paga i corrispettivi dovuti per i rifornimenti di carburante effettuati con l’utilizzo delle carte aziendali.

Riguardo alle modalità di certificazione di queste ultime operazioni, l’istante ha ipotizzato che i rifornimenti di carburante debbano essere annotati dai gestori delle stazioni di servizio nel registro dei corrispettivi e debbano essere documentati con fattura emessa nei confronti dell’istante. Inoltre, i corrispettivi delle somministrazioni effettuate dall’istante ai suoi dipendenti titolari delle carte aziendali debbono essere annotati in un apposito registro dei corrispettivi.

Nella Risposta n. 412 dell’11 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’operazione di netting consiste nella stipula di un contratto di somministrazione tra il gestore e la propria compagnia di prodotti petroliferi, dove questi prodotti vengono somministrati dal gestore direttamente all’utente che utilizza per il pagamento le apposite carte aziendali e l’operazione è fatturata all’utente medesimo, mentre il gestore provvede, poi, a fatturare l’operazione effettuata nei confronti dell’utente alla compagnia petrolifera che ha fornito il carburante.

Nulla vieta che il netting ed il sistema delle carte aziendali possano coinvolgere anche soggetti che operano al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione.

Riguardo alle modalità di documentazione dei rifornimenti di carburante, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che occorre distinguere il rapporto gestore/istante dal rapporto tra l’istante ed i suoi dipendenti.

Il primo rapporto vede coinvolti due soggetti passivi d’imposta e ricade negli obblighi generali di fatturazione. Quindi, si applica la regola secondo la quale la fatturazione deve essere elettronica e deve avvenire tramite il Sistema di Interscambio. Inoltre, tali cessioni tra i gestori delle stazioni di servizio e l’istante seguono le regole generali riguardo ai modi ed ai tempi di emissione delle fatture.

La questione della documentazione delle cessioni di carburante nei confronti dei consumatori è più complessa.  In primo luogo, trova applicazione la regola del Decreto Iva secondo la quale l’obbligo di emissione della fattura elettronica opera solo per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva.

Inoltre, opera la regola secondo la quale, dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, in sostituzione degli obblighi di registrazione, sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori effettuate presso impianti ad elevata automazione.

Fino al 31 dicembre 2019, inoltre, gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dagli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le cessioni diverse da quelle di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori i cui ricavi o compensi non siano superiori all’1 % del volume d’affari dell’anno 2018. Questa operazioni continuano ad essere documentate mediante il rilascio di ricevuta fiscale o di scontrino fiscale. In questi casi, gli esercenti degli impianti di distribuzione del carburante possono comunque optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Pertanto, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate per le operazioni di cessione di carburante nei confronti dei consumatori è che:

  • fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti degli impianti di distribuzione hanno l’obbligo di certificare i relativi corrispettivi tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, se il rifornimento di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori avviene presso un impianto ad alta automazione. Qualora la cessione riguardi, invece, un’altra tipologia di carburante per autotrazione, l’obbligo di certificazione viene meno.
  • dal 1° gennaio 2020, fermi gli obblighi esistenti in capo agli esercenti degli impianti ad elevata automazione, memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi valgono soltanto con riferimento alle cessioni diverse dalle cessioni di carburante per autotrazione.
  • la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è sempre ammessa su base volontaria.

Per quanto riguarda il caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’istante che non gestisce direttamente impianti di distribuzione di carburante ad elevata automazione e somministra carburante, in virtù del contratto di netting, ai dipendenti del proprio gruppo societario, deve effettuare le necessarie annotazioni nel registro dei corrispettivi, ma non è tenuto ad osservare gli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi. Può comunque farlo volontariamente, così che vengano meno gli obblighi di annotazione previsti nel Decreto Iva.

Riguardo all’individuazione del momento nel quale effettuare l’annotazione, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto condivisibile la soluzione prospettata dall’istante, ossia quella di prendere in considerazione la data valuta della trattenuta a carico dei dipendenti. L’operazione, infatti, deve considerarsi effettuata, in caso di cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all’atto del pagamento del corrispettivo.

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