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7 Luglio 2016

Canone in bolletta: definite le modalità delle comunicazioni delle imprese elettriche

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2016, sono state definite le modalità di comunicazione all’Agenzia medesima dei dati relativi al canone dell’abbonamento alla televisione addebitabile ed accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche.

In particolare, in base a quanto stabilito nel Provvedimento, l’Acquirente Unico S.p.a. dovrà trasmettere mensilmente, in via telematica, i dati indicati nel Decreto Ministeriale del 13 maggio 2016, seguendo le specifiche tecniche contenute nell’allegato al Provvedimento.

Le comunicazioni contenenti tali dati dovranno essere trasmesse tramite il Servizio Interscambio Dati (SID).

Gli invii potranno essere ordinari o di annullamento. Con la comunicazione ordinaria, si inviano i dati richiesti. Possono essere inviate più comunicazioni per il medesimo periodo di riferimento. I dati indicati nelle comunicazioni ordinarie successive alla prima si considerano inviati in aggiunta ai dati contenuti nella prima comunicazione ordinaria. Con la comunicazione di annullamento, invece, si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria errata trasmessa in precedenza e già acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

La trasmissione da parte di Acquirente Unico S.p.a. dovrà avvenire entro il 15 di ogni mese con riferimento ai dati del mese precedente. Per il 2016, la trasmissione dei dati relativi al primo mese di addebito dovrà avvenire entro il secondo mese successivo a quello di emissione della fattura. L’annullamento dei dati trasmessi nei termini dovrà essere effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Con un altro Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2016, sono state, altresì, definite le modalità di comunicazione all’Agenzia, da parte delle imprese elettriche, dei dati relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente e delle relative rettifiche, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 13 maggio 2016.

Tali dati dovranno essere trasmessi mensilmente per via telematica, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato al Provvedimento. Per la trasmissione delle comunicazioni contenenti tali dati, le imprese elettriche potranno utilizzare direttamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure potranno avvalersi degli intermediari abilitati.

Anche in questo caso, gli invii potranno essere ordinari o di annullamento.

I dati relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nel mese precedente dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate dalle imprese elettriche entro il giorno 20 di ogni mese. Per il 2016, la trasmissione dei dati relativi al primo mese di addebito dovrà avvenire entro il secondo mese successivo all’emissione della fattura.

Inoltre, entro il 31 marzo di ciascun anno, le imprese elettriche dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate le rettifiche dei dati, così da rendere definitivi i dati dell’anno precedente. L’annullamento dei dati dovrà essere effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo all’invio che si intende annullare.

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