Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2018, sono state definite le modalità di trasmissione dei dati relativi al canone di abbonamento alla televisione da parte delle imprese elettriche.
In particolare, è ricordato che, in assenza di rettifiche da segnalare, le imprese elettriche devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate una comunicazione con la quale confermano i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nell’anno precedente. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno con le modalità che sono state già definite con il Provvedimento del 4 luglio 2016.
In un allegato sono inserite le specifiche tecniche di trasmissione della comunicazione che vanno a sostituire quelle contenute nell’allegato del Provvedimento del 4 luglio 2016.
Nel Provvedimento appena pubblicato è ricordato che, con la Legge di Stabilità per il 2016, è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura dell’energia elettrica nell’abitazione presso la quale il contribuente ha la propria residenza anagrafica. E’ previsto, inoltre, che il canone di abbonamento alla televisione sia pagato in dieci rate mensili con addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche.
Le disposizioni di attuazione di questa nuova normativa sono state inserite in un Decreto interministeriale pubblicato il 4 giugno 2016. E’ proprio in questo Decreto che è disposto che le imprese elettriche debbano provvedere a trasmettere mensilmente i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nel mese precedente. E’ stabilito, inoltre, che le imprese elettriche, entro il 31 marzo di ciascun anno, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le rettifiche dei dati suddetti, così da rendere definitivi i dati relativi all’anno precedente.
Il Decreto pubblicato il 4 giugno 2016 prevede, poi, che, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, siano individuati i termini e le modalità tecniche di trasmissione dei dati in questione. A tale scopo è intervenuto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2016.
Infine, con un Provvedimento del 5 aprile 2017, per i soli dati relativi all’anno 2016, ossia il primo anno di applicazione del nuovo sistema di riscossione del canone della televisione, dal momento che le tecniche di trasmissione approvate con il Provvedimento del 4 luglio 2016 non consentivano di confermare i dati precedentemente trasmessi, è stata prevista una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da trasmettere tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente, o tramite posta raccomandata, con la quale le imprese elettriche potevano confermare i dati già trasmessi relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso.
Con il nuovo Provvedimento del 23 gennaio 2018, come sopra evidenziato, è previsto che la conferma dei dati sia effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno con le modalità indicate nel Provvedimento del 4 luglio 2016, secondo le specifiche tecniche di trasmissione approvate.