NULL
Altre Novità
24 Febbraio 2017

Canone di abbonamento alla televisione: un nuovo modello per la dichiarazione sostitutiva

Scarica il pdf

La dichiarazione sostitutiva prevista nell’ambito della normativa sul canone di abbonamento alla televisione è stata modificata con un nuovo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Come è noto, la Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo nel caso in cui vi sia un’utenza di energia elettrica presso l’abitazione di residenza del contribuente. Tale presunzione può essere superata qualora sia presentata una dichiarazione. Si tratta della dichiarazione sostitutiva che deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità definite in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 24 marzo 2016.

Tale dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche nel caso in cui il canone sia già versato in relazione ad un’utenza di energia elettrica intestata ad altro componente della medesima famiglia anagrafica del dichiarante. La normativa in materia prevede, infatti, che il canone di abbonamento alla televisione sia dovuto una sola volta dal soggetto che ha la residenza nel luogo nel quale risulta l’utenza di energia elettrica e dai soggetti che appartengono alla stessa famiglia anagrafica.

Con un nuovo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2017, è stata introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione sostitutiva in questione la data a partire dalla quale sussiste la circostanza che permette di non versare il canone della televisione, come ad esempio l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza elettrica in relazione alla quale è già addebitato il canone. La dichiarazione sostitutiva avrà effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, a partire da tale data.

Inoltre, il nuovo modello ora approvato prevede un quadro separato per la comunicazione della variazione dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva resa in precedenza.

Con il nuovo Provvedimento, pertanto, è stato modificato il Provvedimento del 24 marzo 2016 e sono stati approvati un nuovo modello di dichiarazione sostitutiva e le relative istruzioni per la compilazione, che vanno a sostituire il modello e le istruzioni approvati con il Provvedimento del marzo 2016.

Dalla data di pubblicazione del Provvedimento fino al sessantesimo giorno successivo alla medesima pubblicazione vi sarà un periodo transitorio durante il quale sarà possibile presentare la dichiarazione sostitutiva utilizzando sia il nuovo modello, sia il modello approvato con il Provvedimento del 24 marzo 2016.

Infine, con il Provvedimento del 24 febbraio 2017, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel nuovo modello di dichiarazione sostitutiva. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati successivamente.

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto