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13 Novembre 2020

Bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: no in caso di interventi non strettamente necessari

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Qualche chiarimento ulteriore riguardo all’applicazione del credito d’imposta previsto per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro dal Decreto “Rilancio” del maggio del 2020.

A presentare un’istanza di interpello è un contribuente titolare di una ditta individuale. Il contribuente ha richiamato la disposizione del Decreto “Rilancio” con la quale è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 % delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 Euro, per interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del Coronavirus, compresi gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni e per l’acquisto di arredi di sicurezza.

Il riferimento agli interventi edilizi esclusivamente per il rifacimento di spogliatoi e mense e per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, potrebbe far pensare che il beneficio non sia ammesso per interventi edilizi di altro tipo. Secondo il contribuente istante, invece, gli interventi edilizi che potrebbero ottenere il credito d’imposta in questione sono anche quelli di realizzazione ed allestimento di spazi esterni o di riqualificazione e ampliamento di spazi interni per garantire il distanziamento sociale, compresi quelli espressamente indicati dalla norma.

Gli interventi ammessi sarebbero anche quelli effettuati nelle zone aperte al pubblico il cui adeguamento è indispensabile per la riapertura e nei locali di servizio.

Con riferimento alla situazione specifica dell’istante, quest’ultimo ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di svolgere un’attività che comprende anche un esercizio di somministrazione aperto al pubblico che necessita di interventi di adeguamento. Si tratterebbe di realizzare interventi edilizi e, in particolare:

  • interventi di adeguamento del porticato esterno da utilizzare come area nella quale somministrare alimenti e bevande, così da recuperare i posti a sedere interni che sono stati persi a causa delle regole di distanziamento sociale;
  • interventi di realizzazione di un locale nel seminterrato idoneo per il ricevimento ed il deposito delle forniture e di adeguamento della rampa di accesso al seminterrato e dell’area di carico e scarico antistante il fabbricato, così che i fornitori possano accedere al piano seminterrato e scaricare nella zona dedicata a questo senza entrare in contatto con il personale della ditta dell’istante e senza transitare nei locali aperti al pubblico;
  • interventi di realizzazione di un percorso interno protetto per portare il materiale dal piano seminterrato ai locali di esercizio della somministrazione;
  • interventi di realizzazione di un’ulteriore zona esterna coperta con arredi lavabili e sanificabili così da aumentare la superfici utilizzabili dai clienti nel periodo estivo.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 545 del 12 novembre 2020, ha richiamato la normativa in materia ed i chiarimenti che sono stati già forniti in precedenza. In particolare, l’Agenzia ha fatto riferimento a quanto precisato nella Circolare n. 20 del 10 luglio 2020 riguardo alla circostanza che gli interventi che possono beneficiare dell’agevolazione devono essere degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Coronavirus e devono essere interventi prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categorie e ordini professionali.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che gli interventi indicati dal contribuente istante del primo e del quarto tipo (interventi per l’adeguamento del porticato esterno e per la realizzazione di un’ulteriore zona esterna coperta) non rientrano nell’ambito di applicazione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Si tratta, infatti, esclusivamente di interventi finalizzati ad ampliare gli spazi a disposizione dei clienti così da recuperare la riduzione del numero dei posti a sedere negli spazi interni conseguente al rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Secondo l’Agenzia delle Entrate non possono beneficiare dell’agevolazione in questione neanche gli altri interventi indicati dal contribuente istante (interventi di realizzazione del locale nel seminterrato dedicato allo scarico ed al deposito delle forniture e di adeguamento delle zone di transito dei fornitori e di collegamento degli spazi del seminterrato con i locali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande). Si tratta, infatti, di interventi non previsti espressamente dalle linee guida regionali riportate dall’istante.

Tali linee guida fanno riferimento esclusivamente alla necessità di individuare specifiche modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale che opera nell’azienda. Gli interventi previsti dall’istante sono chiaramente degli interventi ulteriori rispetto a quelli indicati nelle linee guida.

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