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22 Luglio 2022
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Bonus carburante: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27 del 14 luglio 2022, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla misura del “bonus carburante” introdotta dal “Decreto Emergenza Ucraina” del marzo del 2022.

In particolare, con tale Decreto, è stata prevista la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di 200 Euro per lavoratore.

Nel primo paragrafo della Circolare, sono stati forniti dei chiarimenti riguardo all’ambito soggettivo di applicazione della misura. Il “bonus carburante” è destinato ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, ossia di tutti i datori di lavoro che operano nel settore privato. Sono escluse le Amministrazioni Pubbliche. Invece, rientrano nel settore privato e, quindi, rientrano nell’ambito di applicazione del bonus, gli enti pubblici economici. Rientrano nell’ambito di applicazione della misura anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale ed i lavoratori autonomi, se dispongono di propri lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che possono beneficiare del bonus, la norma non prevede distinzioni e non pone limiti reddituali. Ciò che rileva è la tipologia di reddito prodotto. Deve trattarsi di reddito di lavoro dipendente.

Il secondo paragrafo della Circolare riguarda l’ambito oggettivo e le modalità di applicazione del “bonus carburante”.

Rientra nel beneficio in questione anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.

Inoltre, è stato precisato che viene applicata l’esenzione dall’imposizione prevista dalla normativa anche quando, oltre ai buoni benzina in questione, vengono erogati ai dipendenti altri beni e servizi, nei limiti già previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. L’esenzione trova applicazione per i buoni o titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso del 2022 e nei primi 12 giorni del 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.

Il terzo paragrafo della Circolare, infine, è dedicato ai chiarimenti riguardanti l’erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato per i lavoratori dipendenti.

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