Ancora un quesito all’Agenzia delle Entrate in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Ad aver posto il quesito è una società che opera nel settore sportivo. L’attività svolta rientra nell’ambito di applicazione del regime Iva previsto dall’articolo 74-quater del Decreto Iva. L’obbligo di certificazione dei corrispettivi è assolto mediante il rilascio di un titolo di accesso che viene emesso da apparecchi misuratori fiscali o da biglietterie automatizzate.
I titoli di accesso che vengono emessi in modalità cartacea o elettronica rispondono alle specifiche indicate in un Decreto Ministeriale del 2005 nel quale sono definite le modalità di emissione, distribuzione e vendita di titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore ai 10.000 spettatori in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio.
Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda l’assoggettamento o meno dell’istante all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Nella Risposta n. 7 del 17 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la normativa in materia di obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, ha evidenziato che, tra le operazioni che sono espressamente esonerate da tali obblighi, non risultano quelle svolte dalla società istante.
Tuttavia, deve riconoscersi che i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, che provvede poi a metterli a disposizione dell’Anagrafe Tributaria.
Rimane comunque l’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle attività accessorie diversi dai biglietti di accesso.