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31 Ottobre 2019

Bar Didattico: nessuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e Iva

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Un Istituto di Istruzione Superiore ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate un quesito relativo ad un progetto che intende realizzare.

Tale Istituto ha previsto nel suo piano di studi un indirizzo tecnico e due indirizzi professionali. Nell’ambito dell’indirizzo professionale alberghiero, viene assicurata una formazione anche riguardo alle tecniche per lo svolgimento dell’attività di cameriere di sala e di bar e di barista. A tal proposito, l’Istituto vorrebbe aprire un “Bar Didattico” all’interno dei propri locali nel quale effettuare la somministrazione di alcune bevande e merende agli studenti dell’Istituto medesimo ed al personale di servizio. Il bar sarebbe gestito, durante l’orario di lezione, dagli studenti, sotto il coordinamento e la supervisione dei docenti.

Non sarebbe previsto il pagamento di alcuna retta da parte degli studenti. Sarebbe dovuta soltanto la tassa scolastica già prevista per legge e potrebbe essere richiesto un contributo, comunque volontario, alle famiglie degli studenti che sono esonerati dal pagamento della tassa scolastica. L’attività sarebbe svolta in un periodo di tempo limitato e, più in particolare, soltanto durante determinate lezioni. Il progetto nel quale rientra il “Bar Didattico” costituirebbe un elemento di valutazione periodica e finale da parte dei docenti. La finalità sarebbe esclusivamente didattica.

Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la riconoscibilità o meno di una qualche rilevanza fiscale a tale attività, sia in termini reddituali che ai fini dell’Iva.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 446 del 29 ottobre 2019, ha dapprima affermato che l’attività di somministrazione di bevande ed alimenti dietro corresponsione di pagamenti specifici rappresenta un’attività commerciale.

Ai fini delle imposte sui redditi, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce che non costituisce esercizio di un’attività commerciale l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici.

L’Istituto istante è un ente pubblico che svolge una funzione statale (l’attività di istruzione superiore) e, quindi, svolge un’attività che non può essere qualificata come commerciale. Pertanto, nella misura in cui svolge questa attività in via esclusiva o prevalente può essere qualificato come ente non commerciale.

Con riferimento specifico all’attività che verrebbe svolta nell’ambito del “Bar Didattico”, l’obiettivo perseguito dall’Istituto istante è quello di consentire agli studenti di misurare concretamente le conoscenze acquisite attraverso un’esperienza pratica svolta durante l’orario di lezione all’interno dei locali della scuola.

Si tratta di un’attività che è svolta con le stesse strutture utilizzate dall’Istituto per lo svolgimento della propria attività didattica istituzionale e, pertanto, senza una specifica organizzazione che possa far presumere l’esistenza di un’attività imprenditoriale.

Inoltre, si può dire che il progetto in questione rappresenta una fase dell’attività didattica istituzionale priva dei caratteri dell’attività commerciale, ai fini delle imposte dirette.

Ai fini Iva, per comprendere se un’attività sia esercitata dall’ente non commerciale in una veste commerciale, bisogna tener conto che si devono considerare come effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che sono svolte nell’esercizio di attività commerciali. Per “esercizio di imprese” si deve intendere l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali individuate all’articolo 2195 del Codice Civile, anche se non organizzate in forma d’impresa, e l’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nelle attività previste dall’articolo 2195 del Codice Civile.

Quindi, se un ente non commerciale svolge un’attività non riconducibile tra le attività previste dall’articolo 2195 del Codice Civile, per verificare il carattere commerciale o meno dell’attività, assume rilevanza l’esistenza o meno di un’organizzazione d’impresa ossia di mezzi e risorse che siano funzionali al raggiungimento di un risultato economico.

Nel caso specifico, non sussiste una specifica organizzazione da parte dell’Istituto per la realizzazione dell’attività del “Bar Didattico”. Tale attività, infatti, verrà svolta utilizzando i mezzi e le strutture proprie dell’attività istituzionale dell’Istituto, ossia l’attività di istruzione scolastica. In più, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’attività oggetto del quesito verrà svolta in modo limitato sia in termini di tempi di svolgimento, sia rispetto ai prodotti somministrati e sia con riferimento ai fruitori delle prestazioni.

La conclusione è che l’attività esercitata nell’ambito del “Bar Didattico” non può essere qualificata come attività imprenditoriale e che, pertanto, non assume rilevanza neanche ai fini Iva.

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