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19 Luglio 2019

Attività finanziarie detenute all’estero: nuove comunicazioni ai contribuenti per le anomalie del 2016

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2019, sono state fornite delle indicazioni riguardo alle comunicazioni che verranno inviate ai contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2016, oltre agli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere.

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato i dati ricevuti dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio di informazioni effettuato secondo il Common Reporting Standard (CRS) ed ha, quindi, individuato i contribuenti con possibili anomalie nelle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2016.

Ricordiamo che il CRS prevede lo scambio di una serie di informazioni, come i dati identificativi dei titolari dei conti correnti e, nel caso in cui il titolare del conto sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo. Le informazioni scambiate, inoltre, riguardano l’identificativo del conto corrente, il nome e l’identificativo dell’istituzione finanziaria, il saldo o valore del conto, l’importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto e in ogni caso pagati o accreditati sul conto, gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie che siano pagati o accreditati sul conto corrente.

Verranno inviate ai contribuenti con le anomalie più rilevanti delle comunicazioni volte a sollecitare la regolarizzazione spontanea delle anomalie medesime. Per la selezione dei contribuenti ai quali inviare tali comunicazioni l’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni contenute nelle banche dati in suo possesso, comprese quelle presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari.

Nel Provvedimento è evidenziato che i dati raccolti con riferimento al flusso di informazioni del CRS del periodo d’imposta 2016 sono stati già utilizzati in precedenza per l’invio di comunicazioni volte alla promozione dell’adempimento spontaneo.

Questo secondo invio di comunicazioni è basato su nuovi criteri selettivi e su dati che sono pervenuti successivamente anche da altri Paesi esteri.

Le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti conterranno le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale, il nome ed il cognome del contribuente;
  • il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta;
  • il codice atto;
  • la descrizione della tipologia di anomalia riscontrata (relativa agli obblighi di monitoraggio fiscale e/o all’indicazione degli imponibili dei redditi di fonte estera);
  • la possibilità per il contribuente di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, nel proprio “Cassetto fiscale”;
  • le istruzioni per regolarizzare la propria posizione, mediante l’istituto del ravvedimento operoso;
  • l’invito a fornire dei chiarimenti e l’idonea documentazione qualora il contribuente individui delle inesattezze nelle informazioni giunte dalle Amministrazioni estere o abbia già provveduto ad assolvere gli obblighi dichiarativi tramite un intermediario residente;
  • le modalità per richiedere ulteriori informazioni.

Nel Provvedimento, è precisato che i contribuenti che riceveranno le comunicazioni potranno regolarizzare la loro posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute insieme agli interessi ed alle sanzioni in misura ridotta.

E’ ricordato, inoltre, che le informazioni contenute nelle comunicazioni saranno rese disponibili anche alla Guardia di Finanza.

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