NULL
Altre Novità
1 Giugno 2017

Atti emessi dagli Uffici del Territorio oggetto di reclamo e mediazione: istituiti i codici tributo

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 63 del 30 maggio 2017, ha istituito i codici tributo da utilizzare, nei modelli F24 e F24 Enti pubblici, per effettuare i versamenti delle somme dovute per i tributi derivanti da atti emessi dagli Uffici Provinciali del Territorio che sono stati oggetto di reclamo e mediazione tributaria.

Si tratta dei codici tributo:

  • T030” per il versamento dell’imposta di bollo e dei relativi interessi;
  • T031” per il versamento dell’imposta ipotecaria e dei relativi interessi;
  • T032” per il versamento della tassa ipotecaria e dei relativi interessi;
  • T033” per il versamento delle sanzioni amministrative;
  • T034” per il versamento dei tributi speciali catastali e dei relativi interessi;
  • T035” per il versamento degli oneri accessori connessi ad operazioni catastali e dei relativi interessi;
  • T036” per il versamento delle sanzioni relative a violazioni della normativa catastale;
  • T037” per il versamento delle sanzioni per mancato adempimento catastale con riferimento alla rendita presunta;
  • T038” per il versamento dei tributi speciali catastali e dei relativi interessi in riferimento alla rendita presunta;
  • T039” per il versamento degli oneri accessori connessi ad operazioni catastali e dei relativi interessi in riferimento alla rendita presunta.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per il versamento delle spese di notifica degli atti di mediazione deve essere utilizzato il codice tributo “9400” già vigente.

I codici in questione devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Inoltre, nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, devono essere inseriti i dati riportati nell’atto di mediazione emesso dall’Ufficio.

I codici suddetti possono essere utilizzati anche nel modello “F24 Enti pubblici”. Anche in questo caso, devono essere inseriti nella colonna degli “importi a debito versati”. Inoltre, nel campo “sezione” deve essere inserito il valore F dell’Erario ed i campi “codice ufficio”, “codice atto” e “riferimento B” devono essere riempiti con le informazioni riportate nell’atto di mediazione emesso dall’Ufficio.

Articoli correlati
26 Aprile 2024
Equo compenso

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla...

26 Aprile 2024
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la riforma Irpef 2024

In data 6 febbraio 2024, l'Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il...

26 Aprile 2024
Contributi previdenziali complementari, il calcolo per l’ulteriore sgravio fiscale

L'attuazione della normativa presuppone che il lavoratore al suo primo impiego risieda...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto