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7 Settembre 2018

Associazioni e società sportive dilettantistiche e questioni fiscali: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti

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Nella Circolare n. 18 del 1° agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alle questioni fiscali relative alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che sono state affrontate nel Tavolo tecnico tenutosi tra l’Agenzia medesima ed il CONI.

Le problematiche prese in considerazione sono legate, in particolare, all’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dalla Legge n. 398 del 1991. Tale regime fiscale consente di beneficiare di modalità di determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell’Iva e di disposizioni di favore riguardo agli adempimenti contabili, alla certificazione dei corrispettivi ed ai dichiarativi.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto, altresì, a diversi quesiti relativi all’applicazione del beneficio fiscale previsto dall’articolo 148, comma 3, del TUIR, in base al quale è possibile ottenere l’esclusione dell’imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali delle associazioni o società, effettuate, dietro pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei soci e di altre categorie di soggetti individuati dalle norme.

Le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate riguardano, infine, le agevolazioni in materia di imposta di bollo applicabili ad alcuni organismi sportivi.

Nel primo capitolo sono individuati i caratteri delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Il secondo capitolo è dedicato alla qualificazione tributaria delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

Nel terzo capitolo della Circolare, sono trattati specificamente gli aspetti relativi alla disciplina prevista dalla Legge n. 398 del 1991. In particolare, vengono esaminate le regole dei particolari regimi Ires ed Iva, le modalità di esercizio dell’opzione per tale regime fiscale agevolato, le ipotesi di decadenza, gli esoneri e gli adempimenti.

Un paragrafo è dedicato all’agevolazione prevista dall’articolo 25, comma 2, della Legge n. 133 del 1999. Tale disposizione stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che hanno optato per il regime di cui alla Legge n. 398 del 1991, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo complessivamente non superiore a 51.645,69 Euro, i proventi che sono realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Sussiste comunque uno specifico obbligo di rendicontazione.

Un ulteriore paragrafo è destinato alle regole da applicare per il calcolo del plafond di 400.000 Euro. Possono, infatti, optare per il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge n. 398 del 1991 le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali per un importo non superiore a 400.000 Euro.

Nel quarto capitolo della Circolare sono trattate, come anticipato, le questioni relative all’agevolazione prevista dall’articolo 148, comma 3, del TUIR.

Nel quinto capitolo, inoltre, vengono esaminati gli effetti della riforma del Terzo Settore sull’applicabilità del regime fiscale della Legge n. 398 del 1991 e dell’agevolazione dell’articolo 148, comma 3, del TUIR.

Vi è, poi, una seconda parte della Circolare nella quale sono riportate le risposte ad una serie di quesiti in materia. Gli argomenti trattati sono:

  • la mancata comunicazione alla SIAE dell’opzione per il regime di cui alla Legge n. 398 del 1991.
  • la connessione con gli scopi istituzionali dei proventi soggetti al regime di cui alla Legge n. 398 del 1991.
  • i contributi erogati dagli enti pubblici.
  • la tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti.
  • la decadenza dal regime di cui alla Legge n. 398 del 1991 in caso di superamento del limite di proventi commerciali di 400.000 Euro.
  • la determinazione del reddito imponibile e dell’Iva in caso di decadenza dal regime di cui alla Legge n. 398 del 1991.
  • gli effetti della mancata tenuta del modello previsto dal Decreto del Ministro delle Finanze dell’11 febbraio 1997 sulla fruibilità del regime fiscale di cui alla Legge n. 398 del 1991.
  • gli effetti della mancata tenuta del rendiconto previsto per le raccolte pubbliche di fondi.
  • la certificazione dei corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche.
  • l’applicabilità del regime di cui alla Legge n. 398 del 1991 alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate.
  • il regime fiscale delle prestazioni rese ai tesserati delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate.
  • l’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’associazione o della società sportiva dilettantistica.
  • la democraticità del rapporto associativo e le violazioni degli obblighi statutari riguardanti la democraticità del rapporto associativo.
  • le quote ricevute dall’associazione o dalla società sportiva dilettantistica senza fini di lucro per garantire la custodia delle attrezzature e dei beni ed il ricovero degli animali utilizzati nella pratica sportiva dilettantistica.
  • la promozione della pratica dell’attività sportiva dilettantistica.
  • le conseguenze in caso di tardiva presentazione del modello EAS.
  • il trattamento fiscale della cessione, da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, dei diritti alla prestazione sportiva dell’atleta e dei diritti alla partecipazione al campionato.
  • la quantificazione dell’Iva in sede di accertamento in caso di riqualificazione come commerciale dell’attività svolta dall’associazione sportiva dilettantistica in favore degli associati.
  • l’esenzione dall’imposta di bollo.
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