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24 Marzo 2023
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Art Bonus: no se il contributo non è spontaneo.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito all’applicazione del cosiddetto “Art Bonus”.

L’istante è una Fondazione che è tra i soggetti fondatori di un’omonima Fondazione che ha tra i suoi scopi principali la promozione e la diffusione della musica, la formazione nel settore musicale, l’organizzazione di eventi musicali e culturali e la ricerca in campo musicale. Per la realizzazione di tali scopi, l’ente in questione impiega le risorse del suo fondo di gestione alimentato dai contributi versati dai soci fondatori e dai sostenitori, dalle eccedenze di bilancio non destinate ad incrementare il patrimonio, dalle liberalità ed apporti di qualsiasi natura pervenuti e dalle eventuali donazioni o disposizioni testamentarie ed eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali e da enti pubblici o privati.

L’istante versa annualmente, in quanto fondatore, un contributo al fondo di gestione. L’intenzione dell’istante è quello di destinare tutto o una parte di tale contributo al sostegno dell’attività concertistica e corale dell’ente partecipato. La destinazione verrebbe specificata nella relativa delibera assembleare.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di beneficiare del credito d’imposta dell’Art Bonus per il contributo suddetto.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 266 del 22 marzo 2023, ha ricordato la disciplina dell’Art Bonus, ossia del credito d’imposta riconosciuto nella misura del 65 % per le erogazioni liberali effettuate in denaro dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di redditi d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi di cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza e dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento delle strutture già esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

L’Agenzia delle Entrate, in riferimento alla situazione specifica rappresentata dall’istante, ha ritenuto necessario acquisire il parere del Ministero della Cultura. Quest’ultimo ha espresso parere negativo in quanto la circostanza che i contributi siano versati per l’accrescimento del fondo di gestione dell’ente partecipato a seguito di espressa previsione ed obbligo inserito nello statuto dell’ente stesso fa sì che venga meno il requisito della spontaneità che è, invece, caratteristica propria delle erogazioni liberali che possono beneficiare del credito d’imposta dell’Art Bonus.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che non devono ritenersi ammissibili all’agevolazione fiscale dell’Art Bonus i contributi deliberati annualmente dall’assemblea dei fondatori e versati dagli stessi per il fondo di gestione dell’ente partecipato, anche se al fine di sostenerne l’attività concertistica e corale.

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