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5 Gennaio 2018

Appalto stipulato da un’organizzazione di volontariato: le regole per l’imposta di registro e di bollo

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 158 del 21 dicembre 2017, ha inserito la risposta ad un interpello riguardante la tassazione ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo di un contratto di appalto stipulato tra un Comune ed un’organizzazione di volontariato.

In particolare, il Comune istante ha affidato in appalto ad un’organizzazione di volontariato il servizio di mantenimento e custodia di cani e gatti randagi. Tale organizzazione opera fuori del campo di applicazione dell’Iva.

Riguardo alla disciplina da applicare, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato l’articolo 102 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 che ha previsto l’abrogazione di diverse disposizioni, tra le quali anche quella che prevedeva che gli atti connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato fossero esenti dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo.

Inoltre, tra le nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) che trovano applicazione dal 1° gennaio 2018 vi è l’articolo 82 riguardante le imposte indirette ed i tributi locali. Tale articolo prevede:

  • l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro per gli atti costitutivi e le modifiche degli statuti, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere dagli enti del terzo settore. Soltanto per le modifiche statutarie finalizzate all’adeguamento degli atti a modifiche o integrazioni normative è prevista l’esenzione dall’imposta di registro;
  • l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento in favore degli enti del terzo settore;
  • l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni ed ogni altro documento cartaceo o informatico posto in essere o richiesto dagli enti del terzo settore.

L’abrogazione delle disposizioni fiscali da parte del nuovo Codice del Terzo Settore opera da quando trovano applicazione le nuove disposizioni. Le organizzazioni di volontariato, pertanto, continuano a fruire delle agevolazioni previste dalla precedente normativa fino all’applicazione delle nuove regole.

Pertanto, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate riguardo al caso specifico sottoposto alla sua attenzione è che:

  • se il contratto di appalto è stato registrato entro il 31 dicembre 2017, deve essere considerato esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro;
  • se il contratto di appalto è stato registrato successivamente al 31 dicembre 2017, è considerato esente dall’imposta di bollo, mentre è assoggettato all’imposta di registro nella misura del 3 %.
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