Secondo un nuovo principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate (principio di diritto n. 3 del 6 febbraio 2020), l’applicazione che consente di visualizzare l’offerta di ristoranti italiani affiliati al sistema e di ordinare cibi e bevande, consegnati poi direttamente presso il domicilio degli acquirenti, consumatori residenti in Italia, non costituisce un servizio elettronico.
L’Agenzia delle Entrate ha preso come riferimento normativo il Regolamento europeo del 2011, recante disposizioni di attuazione della Direttiva del 2006 in materia di sistema comune dell’Iva.
L’utilizzo dell’applicazione, quindi, così come gli eventuali costi addebitati ai consumatori, non sono esonerati dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi. Dovrà, pertanto, essere emessa fattura, se richiesta dal cliente, oppure dovrà essere effettuata la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Queste regole generali valgono, altresì, per il servizio di consegna degli ordini. Infatti, tale servizio non ha carattere accessorio rispetto all’operazione di cessione di beni se non è effettuato direttamente dal cedente o per suo conto ed a sue spese.